21 aprile 2016

Part-time agevolato: l’analisi dei CdL

Un lavoratore, titolare di un reddito che va da 25mila a 43mila euro, che aderisce al part-time agevolato in misura del 60%, vedrà ridursi lo stipendio solo del 16%

Autore: redazione fiscal focus
Con la L. di Stabilità (L. 208/2015), è stato introdotto uno strumento che potrebbe permettere alle aziende di ottenere un risparmio in tema di costo del lavoro per quei lavoratori che ormai sono prossimi alla pensione. L’istituto, previsto dal comma 284 dell’art. unico della predetta Legge, prevede un incentivo alla trasformazione del rapporto di lavoro indeterminato full-time ad un rapporto part-time.
Dell’argomento si è interessata anche la Fondazione Studi CdL che ha divulgato una circolare che spiega analiticamente gli aspetti giuridici, amministrativi ed economici della misura.

Le caratteristiche – La misura è utilizzabile solamente dai lavoratori dipendenti del settore privato (e dai lavoratori che pur dipendendo da aziende private sono iscritti per effetto di normative di carattere speciale, alla gestione ex INPDAP), escludendo quindi tutti i soggetti dipendenti da datori di lavoro di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001. Requisito fondamentale per accedere al part-time agevolato è l’aver raggiunto l’età pensionabile entro il 31/12/2018 ed aver maturato almeno 20 anni di contributi.

I vantaggi - Il lavoratore full-time a tempo indeterminato (il quale ha maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva) che aderisce alla riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% e il 60%, non vedrà però ridotto in maniera proporzionale lo stipendio: infatti il datore di lavoro sarà tenuto a versare in busta paga, “in aggiunta alla ordinaria retribuzione, un ulteriore elemento retributivo determinato sulla base della contribuzione previdenziale ai fini pensionistici carico azienda (generalmente 23,81%) che sarebbe spettata sulla parte della retribuzione non più percepita per effetto della riduzione di orario”. Ma non solo: infatti, il prestatore di lavoro prossimo alla pensione, che decide di accettare la trasformazione al part-time “avrà diritto […] all’accredito della contribuzione previdenziale figurativa calcolata sulla retribuzione persa per effetto della trasformazione del rapporto”. Detto in altre parole, ciò significa che il prestatore che si avvale del part-time agevolato, si troverà a lavorare meno, mantenendo una retribuzione proporzionalmente più alta di quella che normalmente gli spetterebbe, e (soprattutto) non subisce alcuna conseguenza sul versante pensionistico.

Accesso all’incentivo – In considerazione del fatto che la misura comporta anche dei limiti derivanti dalla disponibilità di risorse, oltre un determinato limite di spesa non sarà più possibile accettare domande di part-time agevolato. Tali limiti di spesa (60 milioni per il 2016 - 120 milioni per il 2017 - 60 milioni per il 2018) dovranno essere verificati “prospetticamente per ciascun anno con relativo rigetto delle domande che saranno presentate successivamente al superamento di tali limiti, anche qualora tale superamento si realizzi solo per un singolo anno”. In merito a questa “verifica prospettica” si rimane ancora in attesa degli opportuni chiarimenti circa le modalità della stessa, da parte dell’Ente Previdenziale.

Le simulazioni – La Circolare 7 si è occupata anche di rappresentare delle ipotesi che meglio spiegano l’andamento delle retribuzioni in concomitanza dell’adesione alla riduzione di orario. Ad esempio, per una retribuzione annuale lorda compresa tra 25 e 43mila euro, la riduzione del 40% dell’orario di lavoro corrisponde a una riduzione del 16% della retribuzione, con un risparmio a carico del datore di lavoro del 33%.
Le modalità – Il Decreto Attuativo firmato il 7 aprile prevede un’apposita procedura da seguire innanzitutto per la certificazione del possesso dei requisiti contributivi e anagrafici, e poi per la stipulazione dell’accordo di riduzione di orario da inviare alla DTL (sulle modalità di invio si attendono ulteriori chiarimenti), e poi all’INPS.

Decreto in attesa – La misura è ancora però in stallo, per via della necessità di registrazione presso la Corte dei Conti. Dopo, sarà necessario che vengano forniti ulteriori chiarimenti da parte degli istituti preposti sulle modalità operative della misura, che sicuramente potrebbero rivestire una certa importanza nell’ottica di una riduzione del costo del lavoro per le aziende.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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