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Con riferimento al settore edile, gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale che esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza. A tal fine, quindi, è necessario procedere alla relativa visita medica per quanto concerne la sorveglianza sanitaria e rispettare gli obblighi di formazione e informazione, come stabilito dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. N. 221), punto 10.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 19570/2015.
Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività - Il D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 22, co. 4 ha modificato gli importi delle somme aggiuntive ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nella seguente misura:
A tal proposito il Legislatore, su istanza di parte (presentata all’organo che ha emesso il provvedimento), ha introdotto la possibilità in favore del datore di lavoro di poter chiedere - fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dalla legge (art. 14, co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008), la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato del 25% della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente pari a 500 e 800 euro), riservandosi di pagare l’importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca (rispettivamente pari a 1.575 e 2.520 euro).
Ma cosa succede se il datore di lavoro non versa o effettuate un pagamento parziale dell’importo residuo? Ebbene, in tali casi, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato. Quindi, nel provvedimento di revoca della sospensione sarà quindi indicato:
Condizioni di revoca – Per quanto concerne le ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, deve ritenersi che la regolarizzazione dei lavoratori in “nero” vada effettuata di norma mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell’orario non superiore al 50% o contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3mesi). In tali casi, è bene evidenziare come non rileva il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi che, come sopra chiarito, costituisce esclusivamente condizione necessaria per l’adempimento alla diffida.
Settore edile - Sul punto, va ricordato che la regolarizzazione dei rapporti va verificata anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione eventualmente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. In tal senso, con specifico riferimento al settore dell’edilizia, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all’omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l’ottemperanza alla prescrizione impartita.
Quindi, gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale che esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza. In particolare, ai fini della revoca del provvedimento:
In quest’ultimo punto viene stabilito che “il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.
Pertanto, è possibile procedere alla revoca del provvedimento di sospensione qualora l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.