8 marzo 2013

Trasferimento all’estero. Addio all’indennità di mobilità

Decade dal diritto all’indennità di mobilità, ASpI e mini-ASpI il lavoratore che si trasferisce all’estero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il lavoratore che si reca all’estero perde, oltre al dritto all’indennità di mobilità, anche quello relativo agli ammortizzatori sociali (ASpI e mini-ASpI). Ciò può essere evitato solo se la ragione del trasferimento all’estero avviene per brevi periodi e riguarda la ricerca di un’occupazione; il diritto, in tali casi, si mantiene per tre mesi. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 656/2013

La normativa – Innanzitutto, l’INPS muove dalla L. n. 223/1991, secondo la quale il lavoratore in mobilità “[...] ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista [...]” con sospensione della relativa prestazione per “[...] le giornate di lavoro svolte [...]”. Tuttavia, la rioccupazione all'estero di lavoratori percettori di indennità di mobilità non è stata disciplinata espressamente dalla suddetta legge che, tuttavia, rinvia, relativamente all'indennità di mobilità, alla disciplina prevista per la disoccupazione involontaria.

Le eccezioni – Tre sono sostanzialmente i casi in cui il lavoratore percettore di indennità di mobilità non decade dalla prestazione, anche se si reca in un Paese estero: quando il lavoratore si reca in un Paese dell’UE in cerca di occupazione (l’indennità viene mantenuta per soli tre mesi); quando il lavoratore si reca in un Paese dell’UE o anche in un Paese extraUE per brevi periodi opportunamente documentati; quando il lavoratore si reca all’estero per il periodo relativo al mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo (limitatamente al personale pilota).

Obblighi del lavoratore – Nel caso in cui il lavoratore in mobilità si rioccupa all’estero a tempo determinato è necessario che quest’ultimo: comunichi la rioccupazione alla sede INPS competente entro cinque giorni; rispetti il divieto di trasferimento definitivo all’estero.

Il chiarimento – Tenuto conto del rinnovato contesto internazionale rivolto verso un’accresciuta globalizzazione economica con effetti rilevanti sulla mobilità dei lavoratori, è stato chiarito che l'art. 8, c. 6 e 7, della L. n. 223/1991 “dovrebbero trovare applicazione, oltre che alle ipotesi di rioccupazione in ambito nazionale, anche a quelle di rioccupazione negli stati appartenenti alla Unione europea e nei paesi convenzionati, nonché per le rioccupazioni in paesi extracomunitari, di lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale”.

Aspi e mini-Aspi – Quanto detto, inoltre, è applicabile anche nei confronti dei nuovi ammortizzatori sociali (ASpI e mini-ASpI). Pertanto, i lavoratori che usufruiscono dei predetti ammortizzatori dovranno attenersi alle disposizioni di legge, e in particolare: comunicare obbligatoriamente la rioccupazione entro cinque giorni alla sede Inps competente; rispettare il divieto di trasferimento definitivo all'estero.
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