6 giugno 2020

E-commerce: caratteristiche e disciplina

Autore: Ester Annetta
La chiusura, prima, e le pesanti misure precauzionali, poi, disposte per fronteggiare i rischi di contagio da Covid 19 hanno messo a dura prova la resistenza e la capacità di ripresa di diverse attività economiche. I negozi d’abbigliamento, in particolare, costretti a complicate operazioni di sanificazione degli indumenti dopo ogni contatto con la clientela, hanno virato verso nuovi percorsi, finalizzati prima ancora che ad una ripresa dei guadagni ad un contenimento dei costi.

Si è così assistito ad un esponenziale diffusione delle modalità di vendita online che, in alcuni casi, ha persino finito per sostituire integralmente le precedenti attività di commercio al dettaglio “in presenza”, con conseguente abbattimento di una delle principali voci di spesa delle aziende: il canone di locazione dell’immobile in cui viene condotto l’esercizio, oltre ad un’altra serie di vantaggi variamente declinabili (non ultima l’eliminazione di svariate tipologie di tasse ed orpelli, che spaziano dai rifiuti alle utenze).

Va anzitutto precisato che il commercio elettronico – l’e-commerce" - comprende sia operazioni relative ad attività commerciali che transazioni effettuate per via elettronica e, dunque, tanto la vendita di beni o servizi quanto la pubblicazione di contenuti on line o la distribuzione per via telematica di software, di transazioni bancarie o monetarie in genere, appalti pubblici e altri tipi di interrelazioni con la PA.

Attraverso le piattaforme e-commerce dedicate a tali diverse attività, i relativi beni e servizi offerti vengono veicolati verso il cliente, che può accedervi perlopiù senza necessità d’interazione con operatori fisici.

In base al tipo di clientela cui sono rivolti, i siti e-commerce si distinguono in: B2B (Business to Business) se il cliente è una persona giuridica; B2C (Business to Consumer) se il cliente è una persona fisica.

Uno dei primari e più evidenti vantaggi dell’e-commerce è la semplicità con cui l’esercizio può iniziarsi: ferma restando la necessità del possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento di specifiche attività, la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 (“relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, detta "Direttiva sul commercio elettronico") stabilisce infatti che si possa avviare un e-commerce senza autorizzazioni preventive. In alcuni casi non occorre neppure aprire la partita IVA (infatti, alla stregua di quanto previsto dall’art. 67 lett. i) del DPR 917 del 1986 in relazione alle prestazioni occasionali, chi eserciti l'attività di vendita on line come attività saltuaria e non fatturi più di € 5000 l'anno può limitarsi al rilascio di una ricevuta che sarà soggetta a ritenuta d'acconto del 20%).

Occorre, poi, l’iscrizione alla Camera di Commercio e la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l'attività. Vanno inoltre comunicati all'Agenzia delle Entrate: l'indirizzo del sito Web attraverso il quale si vuole avviare l'attività di e-commerce; i dati identificativi dell'Internet Service Provider; l'email, il numero di telefono e il fax. Per vendere a operatori economici di altro Paese UE occorre, infine, anche l'iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).

Quanto all’attività di vendita in concreto, il meccanismo è il seguente: il cliente-consumatore che accede al sito di e-commerce, dopo aver visionato il catalogo in cui sono esposte le merci o i servizi offerti dal venditore, può decidere di effettuare un acquisto compilando l'ordine ed eseguendo il pagamento tramite uno dei metodi on line previsti (es.: paypal, carta di credito). Il venditore invia la merce ed emette fattura, ma le vendite ai consumatori finali sono esonerate dall'obbligo di emissione (salvo esplicita richiesta da parte del cliente) così come da scontrino e ricevuta fiscale. Il venditore dovrà tuttavia in ogni caso annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, IVA compresa, nel registro dei corrispettivi.

All’acquirente spetta, poi, il diritto di recesso che nell'e-commerce è disciplinato dall'art. 52 e seguenti del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005). Infatti l'accordo concluso tra l'acquirente consumatore e il venditore titolare del sito di e-commerce rientra tra i contratti a distanza contemplati proprio dal suddetto articolo, che disciplina il termine entro cui il diritto di recesso può essere esercitato: fatte salve alcune eccezioni espressamente contemplate, il testo della norma stabilisce che “il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, senza dover fornire alcuna motivazione” e senza dover corrispondere penali.

Il predetto termine decorre:
  • dal giorno della conclusione del contratto, se l'accordo riguarda una prestazione di servizi;
  • dal giorno in cui il consumatore o un terzo, escluso il vettore e il soggetto designato dal consumatore, acquista fisicamente il possesso dell'ultimo bene (ossia l'ultimo lotto o pezzo di un acquisto costituito da pezzi o lotti multipli o il primo bene di un contratto che prevede la consegna periodica di prodotti).

Tali termini di decorrenza tuttavia non valgono ove il venditore non abbia adempiuto all'obbligo dell'informativa sul diritto di recesso nei confronti del consumatore. In questo caso il termine di recesso per il consumatore scade: dopo 12 mesi e 14 giorni dal ricevimento dei prodotti, se si tratta di beni; dopo 12 mesi e 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto, in caso di servizi.

Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso l’acquirente, prima della scadenza del periodo previsto per il suo esercizio, deve informare il venditore dell’intenzione di avvalersene: o utilizzando il modulo tipo di recesso contenuto nell'allegato I del Codice del Consumo parte B, che gli può anche essere offerto dal venditore; o inoltrando una dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto; oppure utilizzando il modulo di recesso presente sul sito e-commerce, con l'obbligo del venditore in tal caso di confermare la ricezione della relativa richiesta al consumatore.

I casi per i quali è espressamente esclusa per il consumatore la possibilità di avvalersi del diritto di recesso sono contemplati nell’art. 59 del Codice del Consumo. Si tratta, in particolare degli acquisti di:
  • prodotti personalizzati e/o confezionati su misura;
  • prodotti sigillati e poi aperti, che non sono oggetto di restituzione per ragioni di sicurezza e igiene;
  • prodotti soggetti a deterioramento;
  • bevande alcoliche;
  • prodotti che sono mescolati con altri in modo inscindibile e per loro specifica natura;
  • software informatici e registrazioni audio/video, sigillati e aperti, dopo la consegna;
  • giornali e riviste a carattere periodico (esclusi i contratti in abbonamento);
  • servizi di manutenzione o riparazione per i quali il consumatore ha richiesto una visita specifica del professionista.

In questi casi il venditore può quindi rifiutarsi di rimborsare il prezzo di vendita e negare la restituzione dei beni.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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