2 dicembre 2024

L’Arera tutela i consumatori: dal 1° gennaio nuove regole

Nuove regole per le bollette di luce e gas: cambiano le modalità di contratto e i preavvisi per le modifiche. Non sarà più possibile “firmare” un contratto al telefono, mentre in caso di vendita “porta a porta” il diritto di recesso raddoppia

Autore: Germano Longo
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, meglio conosciuta come “Arera”, ha deciso di emanare un pacchetto di nuove regole stringenti per aumentare la tutela degli utenti di luce e gas nei casi di modifiche contrattuali, ma anche di telemarketing e teleselling, due forme assai diffuse di promozione attraverso il telefono.

Le nuove norme, che scatteranno dal prossimo 1° gennaio, “Hanno l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore”, spiega l’Arera in un comunicato stampa pubblicato lo scorso 21 novembre.

È quanto stabilisce la delibera 395/2024/R/com presentata alle associazioni dei consumatori nel Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo, che - spiega l’Autorità – “Implementa le modifiche al Codice del Consumo disposte dal Dlgs 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza altresì la disciplina in materia di offerte Placet e di servizio di tutela della vulnerabilità”.

Tra le novità più importanti, che puntano a garantire la trasparenza ed evitare possibili raggiri, spicca “l’obbligo per il venditore nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole (tipo posta cartacea o email), in grado di riportare data e ora della comunicazione. Per i contratti via telefono, inoltre, per la validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente deve confermare di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile”, come e-mail, SMS, siti internet e app del venditore. Nel caso invece di contratti stipulati di persona, “Nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) presso l'abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale, il diritto di ripensamento viene esteso da 14 a 30 giorni”.

Importante anche la nuova norma che riguarda le comunicazioni sulle modifiche delle condizioni dei contratti: “Variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura”. In pratica, la comunicazione non potrà avvenire a margine di una bolletta o di comunicazione di altro tipo, ma dovrà essere inviata a parte per avere la certezza che sia capita e di conseguenza accettata, mentre in caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione deve coincidere con l’oggetto del messaggio di trasmissione.

“Le variazioni unilaterali e i rinnovi - specifica Arera - dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore”. In mancanza di questo preavviso, il venditore è obbligato a corrispondere un indennizzo automatico al cliente. “Nel caso di controversie legate all'efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, dopo l’eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto grava sul venditore l'onere della prova dell’invio e del recapito degli atti”.

Per finire con “La responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti”.

“Negli ultimi anni, molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati – aggiunge Stefano Besseghini, presidente Arera - le novità del Codice commerciale mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l'introduzione di ulteriori strumenti di tutela che rappresentano un ulteriore segno della crescita di attenzione verso i clienti”.
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