6 marzo 2024

La UE detta le regole per le ritenute alla fonte

Sta per nascere il certificato digitale di residenza fiscale. Una novità che renderà meno macchinoso investire nei titoli di Stato di un altro Paese membro. Oltre a scongiurare l’uso improprio dei meccanismi di rimborso

Autore: Germano Longo
Si chiamerà “eTRC” e sarà una sorta di “patente”, o meglio ancora un certificato digitale che attesti la residenza fiscale e renda più semplici per gli investitori europei le procedure di ritenuta alla fonte all’interno della UE. Una norma adottata dal Parlamento UE in seduta plenaria, riferita al sistema “Faster and safer tax excess relief”, una proposta presentata lo scorso anno per garantire un approccio armonico e digitalizzato a investitori transfrontalieri, amministrazioni fiscali e intermediari finanziari come le banche.

Finora, malgrado diversi stati membri abbiano sottoscritto convenzioni per evitare la doppia imposizione, i meccanismi erano così lenti, lunghi e farraginosi da scoraggiare un residente UE nell’investire nei titoli di un altro Stato membro: pagamenti, dividendi e interessi erano soggetti a una ritenuta alla fonte nel paese in cui è stato effettuato l'investimento, per poi essere assoggettati all'imposta in quello del residente. Per evitare la doppia imposizione, all’investitore spettava l’onere di presentare una richiesta di rimborso per l’imposta in eccesso trattenuta dal Paese della fonte.

Quanto basta, come accennato, per scoraggiare gli investitori, a scapito da un lato della crescita delle imprese dell’UE e dall’altro lasciando margine di manovra a quanti richiedevano il rimborso di imposte mai pagate.

Attualmente, le procedure di ritenuta alla fonte applicate in ciascuno Stato membro sono diverse tra loro, e gli investitori si trovano costretti a districarsi fra più di 450 formulari diversi in tutta la UE, la maggior parte dei quali è per di più disponibile solo nelle lingue nazionali. Come se non bastasse, gli scandali Cum/Ex e Cum/Cum, costati ai contribuenti europei circa 141 miliardi di euro in 20 anni, il primo sui dividendi azionari che nel 2018 ha coinvolto una decina di Paesi UE, il secondo l’elusione del pagamento sulle imposte concentrato soprattutto in Germania. Due casi che hanno dimostrato come i complicati meccanismi di rimborso possano essere utilizzati in modo improprio.

In pratica, la direttiva stabilisce le procedure per la creazione di un certificato digitale di residenza fiscale degli Stati membri e al tempo stesso di un sistema di rimborso per eventuali eccedenze di ritenute d’acconto essere trattenute da uno stato membro su dividendi da azioni o su interessi da obbligazioni quotate in borsa versati da soggetti che sono residenti ai fini fiscali al di fuori di quel paese. Inoltre, entrerà in vigore l’obbligo di segnalazione standardizzato per fornire alle amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti necessari per verificare l'ammissibilità o meno di aliquote ridotte ed eventuali abusi.

Secondo alcune stime prudenziali, le semplificazioni potrebbero far risparmiare agli investitori circa 5 miliardi di euro all’anno in costi di conformità e dotare le autorità fiscali di una maggiore chiarezza per contrastare le pratiche fraudolente.

Per andare nello specifico, il certificato di residenza fiscale digitale UE – che dovrebbe essere rilasciato entro un giorno dalla richiesta - contribuirà a rendere le procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte più rapide ed efficienti. Giusto per fare un esempio, gli investitori con un portafoglio diversificato nella UE avranno bisogno di un solo certificato di residenza fiscale digitale per recuperare diversi rimborsi durante lo stesso anno. Al tempo stesso, due procedure accelerate integreranno l’attuale procedura di rimborso: una di “esenzione alla fonte” e l’altra un “rimborso rapido”. Agli Stati membri la possibilità di scegliere quale utilizzare, compresa una combinazione di ambedue.

Nel caso dell’esenzione alla fonte, l’aliquota applicata al momento del pagamento dei dividendi o degli interessi si basa sulle norme delle disposizioni contro la doppia imposizione. Mentre nel caso del rimborso rapido, il pagamento iniziale è effettuato tenendo conto dell'aliquota della ritenuta alla fonte dello Stato membro in cui sono versati i dividendi o gli interessi, ma il rimborso per eventuali imposte pagate in eccesso è concesso entro 50 giorni dalla data del pagamento.

Il documento con le modifiche proposte dal Parlamento europeo sarà sottoposto al Consiglio dell’UE.
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