5 dicembre 2020

Ricchi premi e cotillon

Autore: Ester Annetta
Secondo la psicologia c.d. comportamentista – che sostiene che gli apprendimenti dell’individuo sono influenzati dalla condotta - in ambito pedagogico si definisce “rinforzo positivo” la reiterazione o l’incremento di un determinato comportamento quando ad esso corrispondano conseguenze positive per il soggetto che lo pone in essere. In maniera più elementare, lo si può immaginare come l’incentivo al compimento di un’azione in vista dell’ottenimento di un risultato che assume quasi la connotazione di una sorta di “premio”.

Al contrario, si definisce “rinforzo negativo” quella che in termini spiccioli potrebbe definirsi la “punizione” tendente a disincentivare il ripetersi di condotte negative fino ad estinguerle.

Parrebbero proprio rifarsi alla valenza pedagogica dei rinforzi i recenti interventi del Governo, che, ricorrendo allo strumento della premialità (visto il non sempre efficace esito della punizione…), ha varato due nuove strategie finalizzate ad “educare” i cittadini al rispetto di regole fiscali non sempre o non del tutto rispettate: la riduzione dell’uso del contante e il rilascio dello scontrino fiscale, entrambi volti a realizzare una più efficace tracciabilità dei flussi monetari nelle transazioni operate tra soggetti fisici o giuridici e ridurre conseguentemente l’evasione.

Il primo “rinforzo” ideato è lo strumento del c.d. cashback di Natale, un’anticipazione del cashback ordinario introdotto col D.M. 24 novembre 2020, n. 156 in attuazione dell’articolo 1, commi da 288 a 290, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (sul sito www.cashlessitalia.it sono forniti tutti i dettagli), ossia il rimborso fino a 150 euro delle spese che siano state effettuate usando strumenti di pagamento tracciabili.

In sostanza, gli acquisti effettuati durante il periodo natalizio a partire dall’8 e fino al 31 dicembre sono “premiati” con un rimborso pari al 10% per un tetto massimo di spesa di 1500 euro, a condizione che siano stati pagati con carta di credito, bancomat, assegni, ecc. Occorre, tuttavia, la preventiva attivazione del servizio mediante registrazione con App IO e SPID ed il rimborso avverrà con accredito diretto sul proprio conto corrente prevedibilmente entro il mese di febbraio del prossimo anno.

Altra condizione è che gli acquisti siano effettuati in negozi fisici, quindi sono esclusi dal beneficio quelli effettuati online; inoltre per ogni singolo acquisto spetta un cashback massimo di 15 euro, perciò, superata la soglia di 150 euro per singolo acquisto non si otterrà alcun cashback aggiuntivo. A tal proposito va osservato che non è possibile frazionare il pagamento del singolo acquisto (ad esempio dividendolo in due o più tranche), cui deve corrispondere un unico pagamento.

Ovviamente essendo quella dei 150 euro la soglia massima di rimborso ottenibile non è escluso che il cashback possa ottenersi anche per importi di spesa inferiori.

Non sono previste esclusioni in relazione alla natura degli acquisti agevolabili: può indifferentemente trattarsi di beni e servizi (dalla spesa alimentare alla riparazione effettuata dal tecnico della lavatrice) e il pagamento può anche essere eseguito mediante App (Satispay, Google Pay, Apple Pay ecc.).

Come accennato, l’adesione al sistema del cashback avviene tramite l’App IO con iscrizione tramite SPID (la stessa App utilizzata per il bonus vacanze). Il Programma di rimborso è realizzato attraverso il “Sistema Cashback” che è predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a. Scaricando l’App e registrandosi al sistema bisognerà fornire il proprio codice fiscale ed indicare gli strumenti di pagamento tracciabile di cui ci si intende avvalere (carte di credito, carte di debito, prepagate ecc.) oltre al codice IBAN del conto su cui si vuole ricevere il rimborso.

Il secondo “rinforzo” è l’ormai famosa Lotteria degli scontrini che ben si adatta al periodo ed al contesto in cui, negli anni scorsi, gli italiani erano soliti acquistare i biglietti della Lotteria Italia, affidandone spesso la commissione ai parenti che si accingevano a mettersi in viaggio per le riunioni di famiglia, nella convinzione che i biglietti più fortunati fossero quelli acquistati negli autogrill dell’autostrada.

Originariamente previsto per il 1° dicembre, la partenza di questa misura è stata rinviata dal decreto rilancio al 1° gennaio 2021, anche se già dalla prima data è possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it - attivato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli – e, digitando il proprio codice fiscale nell’apposito spazio “partecipa ora”, generare il codice lotteria (un codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale), grazie al quale sarà consentito partecipare alle estrazioni.

Più in dettaglio, la lotteria è collegata ai normali acquisti e vi possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia semplicemente acquistando, in contanti o con carte, beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. Se l’importo pagato è pari o superiore a 1 euro, basterà mostrare il codice lotteria all’esercente e chiedere l’abbinamento ai dati dell’acquisto: ogni euro dell'acquisto si trasformerà così in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.

Alla lotteria non possono partecipare, dunque, né gli acquisti di importo inferiore a un euro né quelli effettuati online. Sono altresì esclusi gli acquisti destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione e - nella fase di avvio della lotteria - gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche, quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari, ecc.), quelli per i quali l’acquirente richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Va precisato che al sistema lotteria arrivano solo i dati riguardanti l’importo speso, la modalità di pagamento (contante o elettronico) e il codice lotteria, mentre non arrivano dati descrittivi dell'acquisto (tipo di bene o servizio acquistato).

I dati raccolti sono conservati nella banca dati del sistema lotteria dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dalla stessa nelle estrazioni e per risalire al partecipante solo in caso di vincita (tramite l’abbinamento codice lotteria - codice fiscale).

Le estrazioni sono di due tipi:
  • le estrazioni ordinarie, che premiano solo i consumatori, con:
    • 7 premi di 5mila euro ciascuno ogni settimana;
    • 3 premi da 30mila euro ciascuno ogni mese;
    • 1 premio di 1 milione di euro ogni anno;
  • le estrazioni “zerocontanti”, che premiano sia il consumatore sia l’esercente con:
    • 15 premi da 25mila euro ciascuno per il consumatore e 15 premi da 5mila euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;
    • 10 premi di 100mila euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20mila euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;
    • 1 premio di 5 milioni di euro per il consumatore e 1 premio di 1 milione di euro per l’esercente, ogni anno.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli paga i premi esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile, informando preventivamente i vincitori tramite una raccomandata A/R o una mail PEC. Se, nell’area riservata compilata in sede di registrazione al sito è stato fornito il proprio numero di cellulare, si riceverà anche una comunicazione informale tramite SMS.
I premi non saranno più reclamabili trascorsi 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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