Nella riunione dello scorso 23 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia d’intelligenza artificiale (IA).
Nello specifico, il DDL reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli d’intelligenza artificiale e promuove un utilizzo corretto, trasparente
e responsabile, in una dimensione antropocentrica dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità.
Il provvedimento approvato dall’Esecutivo, fornisce anche alcune definizioni, ovvero:
- a) sistema d’intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- c) modelli d’intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati che hanno la capacità di svolgere un’ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.
Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie ed i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. Lo stesso introduce, inoltre, norme di principio e disposizioni di settore.
Le norme intervengono in cinque ambiti:
- la strategia nazionale;
- le autorità nazionali;
- le azioni di promozione;
- la tutela del diritto d’autore;
- le sanzioni penali.
Disposizioni di settore –All’interno del disegno di legge, come sopra anticipato, sono contenute anche le disposizioni di settore che riguardano, rispettivamente:
- l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità;
- la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi d’intelligenza artificiale in ambito sanitario;
- le disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale;
- le disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro;
- l’Osservatorio sull’adozione di sistemi d’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro;
- le disposizioni in materia di professioni intellettuali;
- i principi in materia di pubblica amministrazione;
- l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria;
- l’attività giudiziaria;
- l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
Strategia nazionale e autorità nazionali – Il DDL introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, ossia il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia, nonché le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale.
I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.
La Strategia è predisposta ed aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente in materia d’innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le Autorità nazionali d’intelligenza artificiale.
Il provvedimento approvato dall’Esecutivo istituisce anche le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, disponendo l’affidamento del compito di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’UE in materia di IA, all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ed all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
Le sopra citate Agenzie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicureranno l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, finalizzati alla realizzazione di sistemi d’intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’UE.
Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore – Le misure introdotte dal DDL nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, sono volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi d’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici.
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore, invece, si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi d’intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.
Disciplina penale – È previsto anche un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di sistemi d’intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità d’utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.
Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, proverà ad alterare i risultati delle competizioni elettorali.
Sarà punita, inoltre, l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi d’intelligenza artificiale, atti ad indurre in inganno sulla loro genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.