Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti, attraverso un documento pubblicato il 18 novembre, propongono l’istituzione di un Organismo tecnico nazionale di monitoraggio dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel procedimento tributario.
Premesso che l’Amministrazione finanziaria si sta velocemente muovendo per implementare i sistemi di intelligenza artificiale nel contrasto dell’evasione e dell’elusione, nel documento in questione si osserva che, in attesa della piena entrata in vigore dell’AI Act (Regolamento europeo 2024/1689), «l’utilizzo di tali sistemi subisce dei limiti coerenti ravvisati nelle decisioni del Garante e stabiliti dal Consiglio di Stato. In particolare, l’utilizzo dello strumento deve essere rispettoso della privacy e l’algoritmo deve essere conoscibile al fine di verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite sia nella fase legislativa che in quella amministrativa. Si è, dunque, creata una situazione di impasse in quanto a fronte di un doveroso utilizzo di tali strumenti al fine del contrasto all’evasione e all’elusione, un accertamento pienamente “automatizzato” non appare legittimo in quanto l’algoritmo, allo stato, non è o non può essere trasparente».
Per ovviare a tale problematica, i commercialisti ipotizzano «l’istituzione di un Organismo tecnico nazionale che possa certificare il livello di attendibilità dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dell’Agenzia delle Entrate. Nello stesso modo in cui accade per le certificazioni del livello di apprendimento degli uomini, si potrebbe immaginare di assegnare a un Organismo il potere di certificare il livello di apprendimento del sistema. Attraverso questo sistema di certificazioni, l’Organismo in questione potrebbe svolgere la funzione pubblica di verificare la corrispondenza dell’evoluzione dell’algoritmo con le norme sostanziali al fine di verificare la sua coerenza: 1) con le norme che disciplinano i limiti dei poteri istruttori dell’Agenzia delle Entrate che a loro volta devono essere coerenti con la Costituzione e/o con la disciplina unionale per i tributi armonizzati, ossia con la Carta di Nizza e, di riflesso, con la Carta Edu; 2) con le norme sulla privacy a garanzia del cittadino; 3) con le norme sostanziali tributarie, ossia con le disposizioni che statuiscono le situazioni soggettive dei contribuenti. In questo modo si potrebbe avere un algoritmo coerente con quanto previsto dall’ordinamento giuridico perché certificato da esperti e, forse, si potrebbero superare le limitazioni dell’applicazione dell’intelligenza artificiale in relazione alla conoscibilità dell’algoritmo».
Per i commercialisti, infine, sulla base dell’insegnamento della Corte costituzionale che consente alla norma tributaria di essere completata nei requisiti tecnici da esperti del settore, «tale Organismo, le cui decisioni sarebbero sottoposte al sindacato della giustizia amministrativa, dovrebbe essere partecipato da rappresentanti di tutti gli stakeholder che, in quanto destinatari delle disposizioni in materia, hanno interesse affinché l’intelligenza artificiale sia utilizzata in modo coerente con i valori sistematici dell’ordinamento tributario».
Qui sotto il documento in allegato.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata