Approvato lo scorso 20 marzo 2025 dal Senato, ed ora alla Camera, il ddl sull’intelligenza artificiale (IA), che definisce i principi generali di applicazione della nuova tecnologia, in conformità al regolamento (UE) n. 1689 del 2024. Il disegno di legge, in particolare, persegue una duplice…
Disciplina dell’AI in materia di Lavoro
Per quanto riguarda la materia del Lavoro, il ddl in oggetto esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia prevedendo, al contempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei lavoratori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.
Approccio antropocentrico
L’articolo 10, comma 1, del ddl in oggetto, individua le finalità che deve perseguire l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro.
Gli obiettivi da raggiungere, in particolare, riguardano:
- il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone.
In tal senso, dunque, la norma prevede un impiego della nuova tecnologia da attuarsi con un
approccio antropocentrico, in conformità con quanto prescritto dalla normativa europea (cfr. Considerando n. 8 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024 cd. “AI Act”).
Tutela dei diritti inviolabili e della privacy
A tutela dei diritti dei lavoratori, il comma 2, del richiamato articolo 10, prevede che il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale (IA) non può ledere i diritti inviolabili della dignità umana e della riservatezza dei dati personali. A tal fine, l’impiego della nuova tecnologia deve possedere i caratteri della sicurezza, dell’affidabilità e della trasparenza.
A riguardo, è stabilito l’obbligo per il datore di fornire al lavoratore un’informativa trasparente sugli ambiti di impiego di sistemi di IA, con specifico rinvio all’articolo 1-bis del D.lgs. 26 n. 152/1997.
Quest’ultima disposizione, si ricorda, prevede che il datore sia tenuto ad informare (in modo trasparente e strutturato) il prestatore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, integralmente automatizzati, che siano in grado di fornire indicazioni in materia di: assunzione, conferimento dell'incarico, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei prestatori.
IA e professioni intellettuali
Con specifico riferimento alle professioni intellettuali, la norma prevede che l’IA sia limitata alle attività strumentali e di supporto, stabilendo altresì che un suo eventuale utilizzo sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti.
A tal proposito, come indicato nella Relazione illustrativa parlamentare, si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche i contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante, opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto.
Sebbene limitato alle attività strumentali e di supporto, l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni intellettuali deve garantire la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nella Relazione illustrativa, infatti, viene evidenziato come il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di IA.
Pertanto, al fine di assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, la norma prevede che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
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