3 marzo 2018

730. Le nuove scadenze incidono sui controlli preventivi

Gli invii intermedi dettano i termini di operatività

Autore: Andrea Amantea
La previsione di scadenze intermedie per l’invio del modello 730 tramite Caf e professionisti abilitati inciderà anche sui termini di operatività dei controlli preventivi di cui all’art 5 comma 3-bis del D.lgs. 175/2014 e ss.mm.ii.

730, le nuove scadenze - La Legge di bilancio 2018, Legge n° 205/2017, ha introdotto scadenze intermedie per la presentazione della dichiarazione a Caf e Professionisti abilitati chiamati ad apporre il visto di conformità sul 730; in particolare il termine per la presentazione del modello 730, ordinario o precompilato, è spostato dal 7 al 23 luglio sia per il modello inviato direttamente dal contribuente (come già previsto dal D.L. 193/2016 e ss.mm.ii) sia per quello il cui invio avviene tramite Caf o professionisti abilitati, venendo meno la condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno i predetti intermediari abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.

Tuttavia, i Caf e i professionisti abilitati, come da modifiche all’art.16 del D.M. 164/199, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività di assistenza fiscale quali: comunicazione all’Agenzia del risultato finale delle dichiarazioni, consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione nonché la trasmissione all’Agenzia delle dichiarazioni predisposte, entro:
  • il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

I controlli preventivi - La Legge di stabilità 2016, legge n°208/2015, modificando la disciplina previgente e a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico, prevede che, nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata precaricata che: incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta; che presentano elementi d’incoerenza (entità e tipologia di integrazione) rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero, determinano un rimborso d’importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa:
  • entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione;
  • ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Come specificato nel provvedimento Agenzia delle Entrate del 9 giugno scorso, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni 730 presentate ai CAF o ai professionisti abilitati (non per le precompilate?) visto l’espresso richiamo della normativa in commento contenuto nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014. Sempre nello stesso provvedimento da ultimo citato, sono stati individuati altresì gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta; tali elementi sono da ricondurre:
  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerata elemento di incoerenza delle dichiarazioni con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Conclusioni - Le nuove scadenze intermedie legate all’invio del modello 730, così come individuate dalla Legge di bilancio 2018, vanno ad incidere sui termini di operatività dei controlli preventivi, da effettuarsi entro quattro mesi dai nuovi termini di trasmissione della dichiarazione da parte di Caf e professionisti abilitati, controlli che di riflesso dunque dovranno tenere conto dei nuovi range temporali entro i quali le dichiarazioni 730 possono essere trasmesse.
Si ricorda, infine, che il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
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