19 maggio 2018

Amministrazione trasparente: tutela dei cittadini e prevenzione della corruzione

Autore: Ketti Fisichella
Tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e garantire la pubblicità dei dati, dei documenti e delle informazioni.

La trasparenza amministrativa è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della Trasparenza, Piano Anti Corruzione e Piano delle Performances.

È condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali ed integra il diritto ad una buona amministrazione.
Nel corso degli anni vi è stata un’evoluzione normativa, significativa, oggi, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016 (FOIA) “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013, la pubblicità dei dati, dei documenti e delle informazioni è il principale strumento per consentire ai cittadini di esercitare un controllo diffuso e costante sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo al tempo stesso la responsabilità degli amministratori pubblici.

La “ratio” quindi, è quella di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma il concetto di trasparenza amministrativa è anche strettamente correlato alla prevenzione della corruzione, intesa come forma di contrasto dell'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni.

Per Pubbliche Amministrazioni, oltre a quelle previste esplicitamente dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, si intendono anche: gli enti pubblici economici e gli ordini professionali; le associazioni; le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati (anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni); limitatamente ai dati e ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, si intendono anche le società in partecipazione pubblica, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; le associazioni; le fondazioni; gli enti di diritto privato (anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative) e le attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Le Amministrazioni e gli altri soggetti obbligati, come sopra individuati, sono tenuti quindi ad adottare un unico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Nella stesura del piano devono essere rispettati i seguenti principi generali: trasparenza; immediata intelligibilità; veridicità e verificabilità; partecipazione; coerenza interna ed esterna; orizzonte pluriennale.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione, fermo restando che è in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente.

La durata ordinaria della pubblicazione è fissata in cinque anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, comma. 2 e art. 15 comma. 4).

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, comma. 3, dal D.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno.

Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico.
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