20 luglio 2018

Antiriciclaggio: dal Uif le istruzioni per le comunicazioni oggettive

Autore: Marco Brugnolo
In data 11 luglio 2018 l’Uif ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale, in pubblica consultazione, le istruzioni relative all’obbligo delle comunicazioni oggettive, previsto dall’art. 47 del D.Lgs n. 231/2007, come riformulato dal D.Lgs n. 90/2017.

Trattasi di un adempimento, introdotto ex novo con il recepimento della IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio, i cui confini sono sinora rimasti fumosi, e che dovrebbe interessare tutti i soggetti obbligati, compresi i professionisti dell’area giuridico economica.

La predisposizione delle istruzioni operative in materia di comunicazioni oggettive è compito affidato, dal legislatore, alla Uif, quale organo tecnico di vertice e interlocutore primario degli Organi di governo e di vigilanza, per l’intera normativa antiriciclaggio.

Disposizioni normative - Il testo normativo, pur disponendo il nuovo adempimento, non ne chiarisce in modo dettagliato il perimetro ed il contenuto, rimettendo la relativa esplicitazione ad un secondo livello di normazione (secondaria).

In sostanza, per quanto disposto dall’art. 47 del Decreto antiriciclaggio, come rimodulato dal D.Lgs m. 90/2017 (in vigore dal 4 luglio 2017), i soggetti obbligati (quindi, anche i professionisti dell’area giuridico economica, come definiti dall’art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 231/2007), devono trasmettere alla Uif, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le istruzioni Uif in pubblica consultazione - In data 11 luglio 2018 l’Uif, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 47, co. 3 del D.Lgs n. 231/2007, come riformulato dal D.Lgs n. 90/2017, ha reso disponibile sul proprio sito istituzionale (per 30 giorni), in pubblica consultazione, le istruzioni relative all’obbligo delle comunicazioni oggettive in commento.

Il documento precisa in premessa i destinatari del medesimo, individuati nei seguenti soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio:
  • banche;
  • Poste Italiane Spa;
  • Istituti di moneta elettronica (IMEL);
  • Istituti di pagamento (IP);
  • succursali di tali intermediari di paesi comunitari e di paesi terzi, nonché banche, IP e IMEL di paesi comunitari tenuti a designare un punto di contatto centrale.

Di conseguenza, trattasi di istruzioni non destinate alla categoria dei professionisti dell’area giuridico economica.

L’adempimento comunicativo - L’art. 3 dello schema del provvedimento Uif stabilisce la cadenza mensile per l’invio, da parte dei soggetti dianzi specificati, di una “comunicazione contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro da parte dello stesso cliente o esecutore”.

Viene, peraltro, precisato che le operazioni di cui sopra sono soggette all’obbligo comunicativo, a prescindere da ogni valutazione dell’eventuale carattere anomalo o sospetto (in tal senso sono denominate dalla norma “comunicazioni oggettive”).

Lo stesso art. 3 sancisce l’obbligo comunicativo, anche qualora nel corso del mese non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante; in tal caso i soggetti obbligati invieranno una “comunicazione negativa”.

Ai fini dell’individuazione dell’importo delle operazioni da comunicare, infine, l’istituto di credito non potrà operare alcuna compensazione tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente o esecutore.

Comunicazione sostitutiva della s.o.s. - Vengono poi precisati i casi in cui la comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 231/2007, ovvero quando tale comunicazione:
  • non presenta collegamenti con operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
  • non è effettuata da clienti con un profilo soggettivo marcatamente anomalo.

Viene, di contro, precisato che l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera l’emittente dall’invio della comunicazione oggettiva sull’operazione stessa.

Contenuto e modalità di inoltro - L’art. 5 dello schema di provvedimento individua il contenuto della comunicazione in argomento, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Più in dettaglio, il soggetto obbligato dovrà trasmettere gli elementi informativi, in forma strutturata sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti e, in particolare:
  • la data, l’importo e la causale dell’operazione;
  • la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta;
  • il numero del rapporto continuativo movimentato;
  • i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo.

Le comunicazioni oggettive, così strutturate, dovranno essere trasmesse alla Uif entro il 15° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento; così, ad esempio, le comunicazioni relative al mese di novembre 2018 dovranno essere inviate entro il 15 gennaio 2019.

Vigilanza e sanzioni - L’art. 8 dello schema di provvedimento assegna alla Uif il compito di verificare il rispetto dell’adempimento comunicativo in questione; verifica che può essere eseguita anche in sede di ispezione nonché, si ritiene, delegata alla Guardia di Finanza nell’ambito dei servizi istituzionali (ispezioni e controlli) ai fini della normativa antiriciclaggio.

Per la conservazione dei dati concernenti le comunicazioni oggettive trasmesse viene sancito un obbligo di conservazione di cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione.

Viene, infine, richiamato dal terzo comma dell’art. 8 in commento l’art. 60, co. 1 del D.Lgs n. 231/2007, come riformulato dal D.Lgs n. 90/2017, quale norma sanzionatoria operante nel caso di omissioni o irregolarità comunicative, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
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ALLEGATO 1 - SCHEMA SEGNALETICO PER LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE