9 marzo 2018

ASTA GIUDIZIARIA. BONUS “PRIMA CASA” FINO ALLA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Autore: Paola Mauro
Riguardo al contribuente che acquista un immobile all’asta giudiziaria, la dichiarazione di volersi avvalere delle agevolazioni "prima casa" può essere resa fino al momento della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, e non oltre.

È quanto emerge dalla sentenza n. 137/02/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio.

Due coniugi hanno acquistato all’asta giudiziaria un terreno con sovrastante fabbricato in corso di costruzione e non ancora censito al Catasto, e hanno versato quanto dovuto per la registrazione del decreto di trasferimento emesso dal giudice ex art. 586 cod. proc. civ. Successivamente hanno avanzato domanda di rimborso deducendo il diritto a usufruire delle agevolazioni “prima casa” per la parte abitativa dell’immobile ultimato, destinata ad abitazione principale. L’Ufficio ha rigettato la richiesta e ha confermato il provvedimento negativo anche in sede di reclamo ex art. 17 bis D.lgs. n. 546/92. Dopodiché i coniugi hanno iscritto la causa a ruolo presso la competente C.T.P. di Sondrio.

Ebbene, il Collegio di primo grado ha respinto il ricorso, per avere i ricorrenti acquistato un immobile con concessione edilizia scaduta e, comunque, per la mancata dimostrazione di aver formalizzato la richiesta delle agevolazioni “prima casa” in occasione della partecipazione all’asta giudiziaria oppure in sede di registrazione dell’atto.

Per quanto riguarda questo secondo rilievo, la Commissione richiama le Risoluzioni n. 370/E del 3 ottobre 2008 e n. 90/E del 17 ottobre 2014, in cui si riconosce che le vendite coattive possono beneficiare dell'agevolazione "prima casa", ma si chiarisce anche che la richiesta deve essere fatta o contestualmente all'istanza di partecipazione all'asta, oppure successivamente con un atto integrativo - e quindi prima o dopo l’emissione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione -, purché entro il termine concesso per la registrazione dell'atto.

La stessa giurisprudenza di legittimità, in coerenza con quanto espresso dall'Amministrazione, ha sancito il principio in base al quale il termine finale entro il quale il destinatario dell'agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere l'agevolazione "prima casa" è costituito dalla registrazione dell'atto (Cass. n. 21379 del 4.10.2006 e n. 9569 del 19.04.2013). Pertanto il termine entro il quale l'acquirente deve dichiarare di voler usufruire dell'agevolazione “prima casa” deve coincidere con il momento della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione (Cass. n. 21527 del 20.09.2013 e n. 2261 del 3.02.2014).

Pertanto, nella fattispecie, il ricorso non può essere accolto poiché – scrivono i giudici - «dagli atti non risulta che il giudice dell'esecuzione ne abbia dato atto nel decreto di trasferimento (presente in atti all'allegato n. 2), tantomeno che la Cancelleria delle esecuzioni del Tribunale di Sondrio abbia trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, che di norma deve risultare allegato al decreto di trasferimento. In definitiva, poiché anche in tema di rimborso dell'imposta di registro ex art. 77 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, imposte ipotecarie e catastali, vige il principio generale secondo il quale spetta a colui che chiede il rimborso dimostrare di averne il diritto, nulla può essere preteso nel caso di specie, non avendo i ricorrenti dimostrato di aver richiesto per tempo l'agevolazione “prima casa”».

In ragione della complessità della vicenda la CTP di Sondrio ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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