1 giugno 2018

Bonus prima casa. La richiesta va fatta prima della registrazione della sentenza

Autore: Paola Mauro
Nelle ipotesi d’immobile ottenuto a seguito di provvedimento del Giudice (ad esempio, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ.), per potere usufruire delle agevolazioni “prima casa” il contribuente deve necessariamente formulare la relativa richiesta prima della registrazione della sentenza o del decreto.

È quanto emerge dall’Ordinanza n. 11907 del 16/05/2018 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di cassazione.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che ha accolto l'appello della contribuente contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto l'impugnazione della contribuente contro l’avviso di liquidazione per imposta di registro, relativa all'anno 2012, emesso sul rilievo della mancanza di espressa richiesta dell'agevolazione nel corso del giudizio volto a ottenere la proprietà dell’immobile.

Secondo la prospettazione dell’Ufficio finanziario, la CTR meneghina è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2, comma 10, del D.L. n. 12/1985 e dell’articolo 1, Nota 2 bis Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, posto che, avendo ottenuto l'immobile a seguito di sentenza, la contribuente avrebbe dovuto richiedere espressamente l'agevolazione in sede giudiziale e tale richiesta sarebbe dovuta emergere finanche dalla pronunzia giudiziale.

Ebbene, per i Massimi giudici il motivo del ricorso è fondato.

Il caso concreto può essere deciso alla stregua del principio di diritto secondo cui:
  • «In tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II bis, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza, prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del d.P.R., secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest'ultima» (così Cass. Sez. 6-5 n. 635 del 12/01/2017, in tema di acquisto avvenuto per usucapione, nonché Cass. Sez. 6-5 n. 2261 del 03/02/2014, in fattispecie in cui il trasferimento della proprietà è avvenuto con sentenza costitutiva del contratto non concluso ex art. 2932 cod. civ).

La decisione impugnata si è posta in contrasto con questo indirizzo interpretativo, cui l’Ordinanza n. 11907/18 ha inteso dare continuità, e quindi è stata cassata con rinvio. Perciò la CTR della Lombardia, in diversa composizione, dovrà nuovamente pronunciarsi.
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