Il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si collega ad un'istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. Di conseguenza, l’emissione di un ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni, autonomo rispetto a quello precedente, è soggetta all’imposta di bollo.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la
risposta ad interpello 573/2021.
Nel dettaglio, il quesito è stato avanzato da un comune che sta provvedendo al rilascio del provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, in conformità con l’
articolo 181, comma 4-bis, del Decreto Rilancio. Il comune chiede se per tale provvedimento avviato d’ufficio e non su istanza di parte, sia soggetto o meno all’imposta di bollo.
Decreto Rilancio – Il Decreto Rilancio n. 34/2020, convertito con modifiche in legge n. 77/2020, dispone che le concessioni di posteggio per l’esercizio di commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, sono rinnovate per la durata di 12 anni. Con il decreto 25 novembre 2020 Il Ministero dello sviluppo economico ha fornito le linee guida inerenti alla semplificazione di tale rinnovo.
L’imposta di bollo – L’articolo 4, comma 1 della
tariffa allegata al DPR n.642/1972 stabilisce che i provvedimenti sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni esemplare.
Nel caso di specie, tali linee guida volte a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici non comportano altresì modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, torna applicabile conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti e rinnovati.
In effetti, l’Agenzia sottolinea che anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un'istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. Detto in altre parole, pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte.
Pertanto, il provvedimento che il Comune emetterà per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sarà soggetto all’imposta di bollo.