In base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3-bis, del
D.Lgs. n. 175/2014, in caso di presentazione del Modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso D.Lgs., i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.
Con il Provvedimento
prot. n. 225347/2020 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso.
Gli elementi di incoerenza che faranno scattare i controlli preventivi sono:
- scostamento per importi significativi dei dati indicati nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- presenza di situazioni di rischio individuate rispetto alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.