Nel caso di legato di cosa genericamente determinata il relativo importo non deve essere indicato tra le passività (quadro ED), in quanto, ancorché legato, esso non rappresenta un peso che grava sull'asse ereditario ma un debito degli eredi; di conseguenza l'importo del legato non viene riportato nel quadro di riepilogo dell'asse ereditario (quadro EE), mentre viene considerato in sede di liquidazione dell'imposta di successione in relazione al beneficiario dello stesso.
Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a
interpello n. 577/2021.
In primis è bene evidenziare che con l’apertura della successione i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi appartenenti al de cuius al momento della sua morte si trasferiscono ad eredi o legatari, ad eccezione di quei diritti che si estinguono perché strettamente legati alla persona.
La devoluzione ereditaria può avvenire mediante disposizioni di legge o testamento: nel primo caso si parla di successione legittima (art. 565 e seguenti del codice civile) mentre nel secondo di successione testamentaria (art. 587 e seguenti del codice civile).
Qualora il
de cuius disponga del suo patrimonio mediante due testamenti, uno pubblico e l’altro olografo, affidando all’esecutore testamentario il compito di attuarli, in conformità dell’art. 28 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS), sono obbligati a presentare la dichiarazione:
- i chiamati all'eredità;
- i legatari;
- i loro legali rappresentanti;
- i curatori dell'eredità;
- gli esecutori testamentari.
Tale dichiarazione, tra l’altro, deve essere presentata anche nei confronti di coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta o che conseguono il possesso temporaneo dei beni dell’assente.
Ai sensi dell’
art. 29 del citato decreto, dalla dichiarazione di successione devono risultare, tra gli altri, i seguenti elementi:
- le generalità;
- la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari (lett. b);
- la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l' indicazione dei rispettivi valori;
- il valore globale netto dell'asse ereditario (lett. m);
- gli estremi di pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Il secondo comma dell’articolo sopra menzionato dispone che se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui:
- al comma 1, lettere a) e b);
- alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato;
- alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore;
- alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
In modo che l’esecutore testamentario possa compilare correttamente la dichiarazione di successione è necessario procedere alla riqualificazione giuridica dei legati e verificare la loro riconducibilità ad una delle categorie individuate dal legislatore civile.
In virtù di quanto affermato, l’imposta di successione sarà liquidata ai sensi del combinato disposto degli art. 8 e 43 del TUS, ossia secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario, costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della concessione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri appartenenti al defunto.
Tra gli elementi dell’attivo ereditario rientra anche il deposito bancario che l’esecutore testamentario dovrà provvedere a liquidare per attribuire il ricavato agli aventi diritto, secondo la volontà della defunta.
Nel quadro EA della dichiarazione di successione dovranno, quindi, essere indicati tutti i legatari, in quanto i relativi diritti di credito, derivanti dall'attribuzione di tali legati, trovano corrispondenza nel quadro ER - Rendite, crediti altri beni, con il codice "GD - cosa genericamente determinata ai sensi dell'art. 653 del c.c.".
Successivamente, dopo la distribuzione delle somme di denaro ai legatari, con la vendita dei titoli, potrebbe essere necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di "tipo 2" in considerazione del fatto che il valore di realizzo dei titoli potrebbe essere superiore o inferiore alle somme di denaro oggetto dei legati; di conseguenza l'eventuale maggior valore dovrebbe essere indicato nella dichiarazione sostitutiva a favore degli altri beneficiari, quale denaro non inventariato (nel quadro ER codice DR), mentre il minor valore andrebbe a riproporzionare gli importi indicati nella prima dichiarazione a favore dei legatari. Tale dichiarazione sostitutiva non sarebbe necessaria solo nell'ipotesi in cui il valore di realizzo dei titoli fosse uguale al valore indicato in dichiarazione.