21 luglio 2018

Gioco d’azzardo: nuovi divieti di pubblicità

Autore: Pasquale Pirone
Ai fini di una maggiore tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, il Legislatore, in aggiunta a quanto già previsto dai commi 4 e 5, art. 7, D.L. n. 158/2012, introduce, con il Decreto dignità (D.L. n. 87/2018 pubblicato in GU Serie Generale n. 161 del 13 luglio 2018) nuovi divieti di pubblicità nel campo del gioco d’azzardo.

Ad oggi, già i citati comma 4 e 5 prevedono misure in tal senso. In particolare, il comma 4 sancisce il divieto di messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori.

Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Al comma 5 si legge, poi, che le “formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi…”.

Le nuove misure - Al comma 1 dell’art. 9 del Decreto dignità è, ulteriormente, stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (ossia dal 14 luglio 2018) è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applicherà, poi, anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.

Ad ogni modo restano escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il sistema sanzionatorio - L’inosservanza del divieto di cui al predetto comma 1, comporterà a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro (competente alla contestazione ed all’irrogazione della sanzione sarà l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). È altresì previsto che i proventi derivanti dalla citata sanzione saranno devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi del comma 946 Legge n. 208/2015 (Legge di bilancio 2016).

Periodo transitorio – Infine, è comunque stabilito (al comma 5 art. 9 del decreto) che, ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data del 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto) resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla predetta data, la normativa vigente anteriormente.
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