3 aprile 2018

Indebita compensazione. La soglia di punibilità supera il test di costituzionalità

Autore: Paola Mauro
Con lasentenza 21 febbraio 2018, n. 35, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui indica il limite di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro.

L’art. 10-quater è finito sotto la lente dei giudici costituzionali con riferimento alla Riforma del 2015. Il rimettente (Tribunale di Busto Arsizio) ha paventato la violazione dell’art. 3 Cost. sul rilievo che il D.lgs. n. 158/15 ha modificato l’articolo 4 D.lgs. n. 74/2000, elevando la soglia di punibilità del delitto di dichiarazione infedele, riferita all’imposta evasa, a 150.000 euro, mentre rispetto alla norma censurata la novella ha lasciato inalterata la soglia di punibilità che – diversamente da quanto è avvenuto per gli altri delitti di omesso versamento (artt. 10-bis e 10-ter, il cui limite quantitativo di rilevanza penale è stato notevolmente innalzato dalla novella del 2015) – risulta tuttora fissata, con riguardo a entrambe le ipotesi di indebita compensazione (di crediti “non spettanti” o “inesistenti”), nella somma di euro 50.000 (sia pure intesa quale «importo annuo» dei crediti indebitamente utilizzati, e non più ragguagliata al «periodo d’imposta»).

Tale assetto violerebbe l’art. 3 Cost. per contrasto con il «principio di eguaglianza formale e sostanziale», in quanto due condotte che appaiono, anche sotto il profilo sanzionatorio, quantomeno di pari gravità verrebbero trattate in modo ingiustificatamente differenziato.

Ad avviso del Tribunale rimettente, dunque, la previsione, per l’indebita compensazione, di una soglia di punibilità nettamente più bassa di quella della dichiarazione infedele risulterebbe palesemente irragionevole.

Ebbene, per i giudici della Consulta la questione è infondata perché vengono messe a confronto fattispecie eterogenee per oggetto materiale, condotta tipica e sfera di tutela, con la conseguenza che non è irragionevole da parte del legislatore prevedere un trattamento differenziato, anche alla luce della particolare offensività riconducibile all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

Nella sentenza n. 35/18, in particolare, si osserva che le scelte legislative sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, «solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio […], come avviene quando ci si trovi a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione […]. Il confronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la ragionevolezza delle scelte legislative, presuppone, dunque, necessariamente l’omogeneità delle ipotesi poste in comparazione (sentenza n. 161 del 2009, ordinanza n. 41 del 2009). Tale requisito non è ravvisabile nel caso in esame. Di là dai generici tratti di comunanza evocati dal rimettente (finalità di tutela delle finanze pubbliche, presenza in entrambi i casi di un falso ideologico documentale), le figure criminose poste in comparazione si presentano, infatti, eterogenee per oggetto materiale, condotta tipica e – stando al prevalente orientamento giurisprudenziale – anche per sfera di tutela».

Per i giudici costituzionali, poi, la quantificazione delle soglie di punibilità risponde a logiche distinte e non sovrapponibili a quelle che presiedono al dosaggio delle pene. «Resta quindi escluso, in linea generale, che possa postularsi un principio di necessaria proporzionalità tra il livello delle soglie di rilevanza penale del fatto e l’intensità della risposta sanzionatoria. Così, nell’esercizio della sua discrezionalità, il legislatore della novella del 2015, pur diversificando nettamente il trattamento sanzionatorio dell’indebita compensazione secondo che siano utilizzati crediti non spettanti o crediti inesistenti, ha però mantenuto invariata per entrambe le ipotesi la medesima soglia di punibilità, senza che in ciò possa scorgersi alcuna violazione del principio di eguaglianza. […]».
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