2 maggio 2018

Interpello all’Agenzia, la risposta vale solo per l’istante

Autore: Pietro Mosella
Nell’ordinamento vigente, “non trova supporto in nessuna norma di diritto il richiamo di un contribuente ad un generico principio di affidamento, e non è suffragato neanche dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l’affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano”.
L’interpello, in concreto, riguarda soltanto il contribuente che ha formulato l’istanza con le relative questioni che ne derivano.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 9719 della quinta sezione Civile della Corte di Cassazione pubblicata il 19 aprile 2018.

Il caso – La CTR della Lombardia aveva confermato la sentenza della CTP di Milano, la quale aveva accolto l’impugnazione di una Srl in liquidazione avverso l’avviso di accertamento relativo a Iva, Irpeg ed Irap riferito all’anno d’imposta 2002, riguardante l’indebita utilizzazione del regime Iva del margine e a maggiori ricavi risultanti dall’applicazione dello studio di settore.

La CTR aveva affermato, in riferimento a quanto disposto dall’articolo 11, commi 2 e 3, della Legge n. 212/2000, peraltro “posto in essere in data successiva ai fatti per cui è causa”, che il Fisco era tenuto a non emettere atti difformi “alla risposta da esso data, in relazione ad un caso del tutto analogo a quello de quo, ed è pacifico che l'appellata si sia adeguata a detta risposta, che ha l'effetto di dare certezza giuridica alle conseguenze tributarie derivanti dal suo operare nel senso conforme alla risposta”.

La contribuente, infatti, si era difesa facendo affidamento ad un parere reso da una Direzione regionale delle entrate, emesso a seguito di un’istanza d’interpello di un altro contribuente per un caso analogo al suo.
L’Agenzia delle Entrate aveva, quindi, proposto ricorso per Cassazione, impugnando la sentenza della CTR della Lombardia; la Srl in liquidazione non si era costituita in giudizio.

Le ragioni della decisione – Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate si articola in cinque motivi. La Suprema Corte ha accolto solamente il terzo motivo.
Con quest’ultimo, infatti, si deduce la violazione degli articoli 10 (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) e 11 (Diritto di interpello) della Legge n. 212/2000; la risposta ricevuta in sede d’interpello, infatti, produce effetti solamente nei confronti dell’istante, non potendosi, quindi, estendere ad un altro contribuente.

La ricorrente ritiene l'insussistenza nell'ordinamento vigente di un principio di affidamento del contribuente che abbia dato credito ad affermazioni contenute in un interpello proposto da un terzo alla Direzione regionale delle entrate su questioni simili a quella che lo riguardano.
I Supremi Giudici, hanno affermato che il motivo di ricorso è fondato “al di là dell’erroneo richiamo a disposizioni che, in quanto entrate in vigore in epoca successiva alla risposta all’interpello fornita dalla Direzione regionale delle entrate, non sono applicabili nel caso di specie”.

Gli Ermellini hanno motivato la loro decisione sostenendo che “il richiamo del contribuente ad un generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l'affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano”.
In ragione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione, ha accolto solamente il terzo motivo di ricorso, rigettando i primi due e dichiarando inammissibili il quarto e quinto motivo. È stata, quindi, cassata la sentenza impugnata e rinviata, in relazione al motivo accolto, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Osservazioni – L’ordinanza in esame, chiarisce ulteriormente che, il richiamo ad un generico principio di affidamento non trova riscontri in norme di diritto. È opportuno anche menzionare, però, quanto precisato dai Supremi Giudici nell’ordinanza in esame: questi ultimi, infatti, in riferimento alla pronuncia della CTR, hanno osservato che, la stessa, non si è pronunciata sul merito della questione sottopostale, ritenendola assorbita.

Inoltre, gli Ermellini, nell’ordinanza, hanno altresì precisato che, l’interpello proposto da un terzo alla Direzione regionale delle Entrate e per cui è controversia, non ha nulla a che vedere con l’interpello di cui all’articolo 11 della Legge n. 212/2000, il quale, al comma 1, dispone che «il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) a sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie».


In sostanza, relativamente agli effetti dell’interpello, la risposta scritta e motivata, o l’eventuale silenzio assenso, vincola tutti gli organi dell’Amministrazione finanziaria, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e, limitatamente al richiedente, anche per i comportamenti successivi riconducibili alla fattispecie oggetto d’interpello.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy