17 luglio 2018

Memorie al PVC. Omesso esame blocca fisco

Autore: Paola Mauro
L’avviso di accertamento è nullo, se l’Ufficio finanziario ha omesso di esaminare le memorie al PVC presentate dal contribuente.

Così ha stabilito la Corte di cassazione (sez. VI-T) con l’Ordinanza n. 17210 depositata lo scorso 2 luglio, che respinge il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia fiscale ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che ha accolto l’appello del contribuente contro la decisione della Commissione Provinciale di Chieti, che aveva respinto il ricorso di quest’ultimo avverso avviso di accertamento per IRPEF, relativo all'anno 2005.
  • Con l’unico motivo di ricorso, la difesa erariale ha denunciato violazione e falsa applicazione degli articoli 12, comma 7, L. n. 212/2000 e 21-octies, L. n. 241/1990, per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento sul rilievo del mancato esame, da parte dell’Ufficio procedente, delle memorie al PVC presentate dal contribuente.

Ebbene, per i Massimi giudici, la sentenza impugnata merita conferma, poiché dalla sua lettura emerge che:
  • l'Amministrazione ha espressamente ammesso, nell’avviso impugnato, di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente.

Nel caso di specie, quindi, osserva la Corte, il problema non è quello della mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, «ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie».
  • In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si è sostenuto (Cass. Sez. 6-5, n. 8378/2017) che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, «la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo».

Ad avviso dei Massimi giudici la decisione della CTR abruzzese è in linea col suddetto principio, con la conseguenza che il ricorso dell’Agenzia deve essere respinto, con condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del contribuente contro-ricorrente.
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