6 giugno 2018

Prevenzione Corruzione e Trasparenza: il responsabile nelle Società a controllo pubblico

Autore: Ketti Fisichella
Le società a controllo pubblico definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex Legge n. 190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società, individuato nel consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti, ciò in quanto, anche per gli organismi in controllo pubblico deve ritenersi operante la scelta del legislatore di nominare il “Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza” (RPCT).

I dati relativi alla sua nomina sono trasmessi all’ANAC con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.
L’Autorità nazionale anticorruzione ritiene che le funzioni di RPCT devono essere affidate ad uno dei dirigenti della società; queste ultime, nell’effettuare la scelta, dovranno vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT può essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione.

Nell’atto di conferimento dell’incarico vanno specificati funzioni e poteri del RPCT, nonché le eventuali conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi.

Tra le funzioni e i doveri in capo allo stesso, rientrano quelli di: proporre all’organo di indirizzo politico l'approvazione e le modifiche del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione verificandone l'efficace attuazione ed idoneità, definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione, verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo, riferire all'organo di indirizzo politico sull'attività svolta, curare che nell’amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.lgs. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Dall’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione.

L’RPCT incorre in gravi responsabilità nei seguenti casi:
  • mancata proposizione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
  • omesso controllo del Piano Triennale;
  • inadempienza nella comunicazione agli uffici preposti delle misure da adottare e le relative modalità inerenti il piano;
  • mancata definizione delle procedure di scelta e formazione dei dipendenti esposti a corruzione.

Inoltre, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, è tenuto a pubblicare sul sito web dell’organismo in controllo pubblico una relazione sui risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base dello schema predisposto dall’Anac.

L’eventuale revoca del RPCT deve essere comunicata all’Anac, che può avanzare una richiesta di riesame.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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