15 marzo 2018

Procedimento penale "insensibile” alla nullità dell’accertamento

Cassazione Penale, sentenza depositata il 14 marzo 2018

Autore: Paola Mauro
Nel procedimento penale a carico del contribuente non hanno alcuna rilevanza le eventuali patologie invalidanti dell’avviso di accertamento. Emerge dalla sentenza n. 11570/2018 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, che respinge il ricorso depositato da un imprenditore riconosciuto responsabile, nei gradi di merito, per frode fiscale (artt. 81 cpv. cod. pen., e 2 D.lgs. n. 74/2000).

La Difesa, per quanto qui interessa, ha lamentato la violazione di legge in riferimento all’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 16 del 2012. Secondo la prospettazione difensiva, la notifica dell’avviso di accertamento, in data 18 aprile 2013, avvenuta prima della richiesta di rinvio a giudizio costituirebbe una nullità assoluta degli accertamenti fiscali poi confluiti nella comunicazione della notizia di reato del 9 maggio 2013.

Ebbene, ad avviso degli Ermellini, la Corte territoriale sul punto ha correttamente evidenziato che, da un lato, le eventuali nullità degli avvisi di accertamento devono essere fatte valere davanti alla competente Commissione tributaria, dall’altro, che, in ogni caso, «tale eventuale nullità non inficia il valore probatorio desumibile da fatti indicati nella comunicazione di notizia di reato (vertendosi di ipotesi di rito abbreviato), trattandosi di atti differenti per contenuto e funzione».

Le argomentazioni del giudice di merito sono in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la nullità dell’avviso di accertamento tributario non determina l’inutilizzabilità, a fini penali, dell’avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda, atteso che le patologie dell’avviso di accertamento si esauriscono nell’ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sull’attitudine dell’atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre». (cfr. Cass. pen. Sez. III n. 35294/2016).

In Cass. n. 35294/2016 appena citata, si afferma che in sede tributaria l'avviso di accertamento è l'atto con cui l'Erario promuove la pretesa all'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria; quindi è atto di impulso che per la sua validità deve possedere specifici requisiti il cui rispetto è presidiato dalla sanzione di nullità che paralizza la pretesa stessa. In sede penale - spiega ancora la S.C. - l’avviso di accertamento subisce una trasformazione genetica: non è più atto d’impulso per promuovere la pretesa all’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, bensì «documento che veicola informazioni. In sede penale il promotore dell’azione è il pubblico ministero che la esercita nei modi e nelle forme previsti dal codice di rito; l’avviso di accertamento è strumentale all’esercizio dell’azione, non è l’atto che la incorpora. Il suo statuto non è l’art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973, ma l’art. 191, cod. proc. pen.».

Secondo la Suprema Corte, dunque, l’eccezione mossa dall’imputato non è fondata.

A ogni modo il ricorso è stato accolto limitatamente all’anno d’imposta 2008, per intervenuta prescrizione del reato.

La sentenza di condanna è stata confermata nel resto.
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