Nella giornata di ieri è stato pubblicato il documento intitolato “La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale” (vedi allegato) redatto dalla Fondazione di Ricerca del C.N.D.C.E.C.
Tra gli argomenti trattati: il conferimento dell’incarico e la formulazione del quesito, la responsabilità del perito, i suoi poteri, la stesura della relazione e la relativa acquisizione nel dibattimento.
Il perito rappresenta il consulente del Giudice e, quanto alla sua nomina, ex art. 221 co. 1 c.p.p., va effettuata tra i soggetti iscritti nell'apposito Albo dei periti, istituito presso ogni Tribunale.
L'iscrizione negli Albi permette di attuare un controllo sulla competenza specifica e sulla professionalità degli iscritti non solo nella fase di ammissione, ma anche in quelle successive e a scadenze periodiche.
Solo in via sussidiaria il perito può essere selezionato tra persone particolarmente competenti nella materia, sussistendo in tal caso un obbligo di motivazione “ad hoc” in capo al Giudice.
Ebbene, il documento della Fondazione Ricerca – nella premessa - spiega che, in ambito penale, la perizia deve essere definita come un mezzo di prova, finalizzato a integrare le conoscenze del Giudice con quelle di un esperto.
La perizia, infatti, può essere disposta dal Giudice, su richiesta di parte oppure d’ufficio, quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (ad esempio, può trattarsi di perizie contabili, mediche, balistiche, etc.).
Disposta la perizia – si precisa ancora nella parte introduttiva dell’elaborato – «il Pubblico Ministero e le parti private possono nominare propri Consulenti Tecnici (si parla, in tal caso, di consulenza c.d. endo-peritale). La facoltà di nomina di un professionista esperto è comunque riconosciuta alle parti anche ove non sia stata disposta una perizia e, dunque, indipendentemente da essa (la consulenza viene usualmente indicata, in questi casi, come extra-peritale)».
L’introduzione del documento in discorso si chiude con la puntualizzazione che «L’oggetto delle attività tecniche di periti e consulenti e le formalità per la nomina di questi sono disciplinati dal codice di rito negli articoli da 220 a 232; con specifico riferimento al consulente tecnico (ad esempio, e tra l’altro, in ordine al numero, alle formalità per la loro nomina e alle incompatibilità), il Codice rimanda alle disposizioni relative al perito. La normativa codicistica è, dunque, incentrata sulla perizia».
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