14 gennaio 2019

Profili processuali in caso di contestazione da tutor: l’omessa taratura

Autore: Giovambattista Palumbo
La contestazione accertata nei verbali che si basano su rilevazioni di velocità, laddove non vengano rispettate specifiche regole tecniche, rischia di essere nulla sotto vari profili. Il primo è più rilevante è senz’altro quello dell’omessa taratura.

L’acronimo SICVe (ora sostituito dal Sicve PM, il che non cambia nulla però sotto il profilo processuale), sta per Sistema Informativo per il controllo della velocità. Generalmente è indicato anche con il nome Safety tutor o semplicemente tutor.
La contestazione accertata nei verbali che si basano su tali rilevazioni, laddove non vengano rispettate specifiche regole tecniche, in caso di impugnazione, rischia però di essere nulla sotto vari profili.

Il primo è più rilevante è senz’altro quello dell’omessa taratura.
In ogni caso, infatti, i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere periodicamente tarati.
La Sentenza 113 del 2015 della Corte costituzionale, ha a tal proposito precisato che “Tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Come dichiarato in una sua intervista, anche il Segretario nazionale della Confederazione Giudici di pace, del resto, afferma: “Da quando è entrata in vigore la sentenza, mi saranno capitati almeno un migliaio di ricorsi, quasi tutti sui tutor. Mai visto un prefetto portare la documentazione della taratura. La risposta standard? Che non serve. Sia chiaro, non è che difendiamo i cittadini scorretti, noi applichiamo la norma. Se ci dicono che la taratura non è necessaria o non ce la portano, il ricorso dev’essere accolto”.
Non vi poteva essere spiegazione più semplice, chiara e lineare.
Si potrà allora discutere se la verifica periodica deve essere annuale, semestrale o di altro periodo (ogni tre mesi, ha, per esempio, affermato il Giudice di Pace di Latina, in aderenza a una pronuncia della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un’automobilista multata dal tutor sulla Frosinone-mare), ma certo deve esserci.
E la prova che ci sia stata spetta naturalmente all’ente accertatore.

Come giustamente evidenziato dalla giurisprudenza (vedi Giudice di Pace di Napoli, Sentenza 16/01/2012 n. 989/12), “….. Va inoltre rilevato che nel verbale si afferma che l'apparecchiatura è stata correttamente istallata e funziona perfettamente, ma non viene fornita prova delle operazioni effettuate per garantirne detto perfetto funzionamento e soprattutto tale garanzia non può essere fornita se non da personale tecnico e tale non può essere considerato un ispettore della Polizia Stradale….”.
E ancora (Giudice di Pace di Codogno, Sentenza n. 391/2011 del 01/07/2011), “ …. Il ricorrente ha, inoltre, dedotto la mancata prova della corretta taratura (verifica periodica) dello strumento misuratore. Il motivo in esame deve trovare accoglimento. … La taratura è richiesta espressamente nel manuale della ditta costruttrice (Cassazione Civile, sez. II, 14 giugno 2010, n. 14280). Detto controllo deve, inoltre, essere eseguito presso un centro S.I.T. autorizzato. Pertanto, sotto tale profilo, non può ritenersi provato il corretto utilizzo del sistema di misurazione ed il conseguente risultato riportato a verbale, non risultando sottoposti a periodica taratura i singoli componenti del sistema. A tal proposito, ritiene il Giudicante che – in caso di opposizione – l’onere della prova circa l’illiceità della condotta sanzionata spetti all’Amministrazione convenuta, siccome parte attrice sostanziale nel procedimento ex artt. 22 e ss. L. 689/81, e che se la stessa non dimostra l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito l’opposizione deve essere accolta (Cass. Civ., sez. I, 26/05/99 n. 5095).”.

La particolare tecnicità di tale strumentazione comporta dunque la necessità e la doverosità di sottoporla a taratura periodica, proprio per garantire la massima precisione nella rilevazione dei valori.
La mancata taratura delle apparecchiature mette in dubbio, infatti, la corretta e precisa individuazione di tutti quei dati, che, oggetto di successiva elaborazione, consentono di stabilire i valori per la determinazione delle sanzioni da applicare.
Qualsiasi strumento di misura, soprattutto elettronico, è infatti soggetto a variazioni delle sue caratteristiche dovute ad invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni eccessive, cadute, esposizioni a temperature anomale o a campi magnetici o elettrici.
E la semplice omologazione degli strumenti non è certo sufficiente a garantire la perfetta funzionalità dell'apparecchio utilizzato, se lo stesso non sia stato sottoposto a periodico controllo tramite tarature.
E tali verifiche non possono solo essere enunciate, ma vanno dimostrate.

La taratura, proprio per garantire certezza sulla attendibilità della velocità rilevata, deve essere del resto eseguita esclusivamente nei centri SIT (Sistema Nazionale di Taratura), e non può trovare sostituzione nel controllo che genericamente si afferma essere stato effettuato dagli Agenti Accertatori.
Se tali controlli sono stati effettuati, del resto, l’ente accertatore non avrà alcun problema a produrne prova.
In assenza di idonea procedura di taratura, quindi, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.

Si evidenzia inoltre come recentemente abbia confermato tale tesi anche la Corte di Cassazione, prima con la Sentenza n. 9645/2016, la quale ha testualmente affermato che “Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ art. 45 comma 6 D. Lgs. 285/1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità” e poi con la Sentenza n. 533 dell’11.01.2018, che ha affermato che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura”.

Questi temi sono stati, infine ripresi e trattati dal Ministero competente, il 13 giugno 2017, nel DM n. 282/17 (in allegato), che, rivolgendosi principalmente agli organi di polizia ed ai gestori delle strade, detta regole, prettamente tecniche ed analitiche, proprio sulle verifiche, sia iniziali che periodiche, preordinate alla funzionalità e taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, nonché sulle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo presenti in strada.
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