19 luglio 2018

Sentenza di assoluzione da valutare nel giudizio tributario

Autore: Paola Mauro
Nel processo tributario il Giudice deve tener conto anche della sentenza penale che scagiona il contribuente; deve procedere a un suo apprezzamento del contenuto, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio.

A fornire questa indicazione è la Corte di Cassazione (Sez. V civ.) nell’Ordinanza n. 17619/2018.

Una Società - operante nel settore dell'edilizia - ha impugnato gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate le ha contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sul rilievo che la Società emittente è risultata priva di un’adeguata struttura organizzativa, mancante di esperienza nel settore e sprovvista di adeguati beni strumentali. Inoltre, non aveva effettuato acquisti di merci o materiali e non vi erano contratti di appalto scritti pur in presenza di commesse per rilevanti importi.

Da questa serie di elementi indiziari l’Ufficio ha evinto che le fatture utilizzate in dichiarazione dalla contribuente erano state emesse da una società "fantasma" e quindi che le opere e i servizi indicati nelle fatture e subappaltati, in realtà, non erano stati eseguiti.

La ricostruzione dell’Ufficio ha trovato l’avallo sia della CTP sia della CTR. Ragion per cui la contribuente si è rivolta ai Giudici di legittimità dolendosi, principalmente, della non corretta applicazione delle regole sull'onere della prova nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti operazioni oggettivamente inesistenti.

La critica ha colto nel segno.

La contribuente, per dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali intercorsi, ha prodotto numerosi documenti, tra i quali, la sentenza del Giudizio penale che ha assolto il legale rappresentante.

Gli Ermellini ritengono che la CTR abbia trascurato completamente di considerare le molteplici allegazioni documentali della contribuente. «Dalla documentazione prodotta è possibile evincere quantomeno» – scrive la S.C. - «che le opere indicate nelle fatture rilasciate dalla E.T. siano state effettivamente realizzate per conto della stazione appaltante, il che pone in discussione la qualificazione di oggettiva inesistenza delle stesse attribuitale dalla CTR sulla base dei soli elementi indiziari forniti dall'Amministrazione finanziaria.»

Quanto alla sentenza penale, la CTR ha sostenuto che il proscioglimento o l’assoluzione in sede penale «non possono avere pregio né in questo contenzioso in particolare, né nel processo tributario, in generale».

Ma i Massimi giudici rilevano che la CTR, sotto il profilo della effettiva esecuzione delle opere indicate nelle fatture in contestazione, ha decisamente escluso qualsiasi efficacia delle sentenze penali di proscioglimento nel processo tributario, mentre deve evidenziarsi che«nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l'evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio» (v. Cass. n. 19786/2011, nonché Cass. n. 2938/2015, per la quale la sentenza penale irrevocabile rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva).

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto, gli Ermellini hanno ritenuto di poter accogliere il ricorso.

Spetterà al giudice del rinvio effettuare una nuova valutazione del complessivo materiale probatorio acquisito agli atti di causa, esprimendosi altresì in ordine alla rilevanza della sentenza penale di assoluzione, anche sotto il profilo dell'effettiva configurabilità del giudicato penale.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy