Le violazioni rilevate con sistema di misura della velocità, almeno fino a pochi mesi fa, erano contestate con accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale lungo tutto l’asse autostradale. Il loro “servizio”, tuttavia, è poi stato sospeso a causa di una sentenza nell’ambito di un contenzioso sulla contraffazione del brevetto. Solo dopo mesi la situazione si è sbloccata e, a dicembre 2018, i “nuovi” tutor attivi sono solo 31, contro gli oltre 300 che avevano funzionato fino al 20 aprile 2018. Prima di vedere a quali eccezioni processuali le regole tecniche che i tutor devono rispettare possono dare adito, vediamo quali sono i termini di notifica dei verbali, evidenziando un caso particolare quale quello dell’autonoleggio.
Come noto, le violazioni rilevate con sistema di misura della velocità SICVe, almeno fino a pochi mesi fa, erano contestate con accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale lungo tutto l’asse autostradale.
La caratteristica funzionale dei tutor, e ciò vale a distinguerli dai comuni autovelox, è che essi non misurano la velocità istantanea del veicolo in transito, bensì la velocità media su un determinato tratto.
Più nel dettaglio, il tutor memorizza un primo fotogramma del veicolo in transito, e, durante tutto il tratto di percorrenza, trasporta una carica magnetica attraverso due conduttori annegati sotto l’asfalto.
Lungo il percorso, prima di raggiungere il punto di controllo finale, il veicolo può attraversare ulteriori cavalcavia o pannelli. A fine tratta, una volta giunto al punto di controllo, il veicolo viene nuovamente fotografato con data e ora, ed il sistema elabora in automatico la velocità media valutando se essa sia stata contenuta entro i limiti.
Il loro “servizio”, tuttavia, è poi stato sospeso a causa di una sentenza che ha acclarato il plagio, accogliendo il ricorso di una piccola azienda toscana, che ne aveva denunciato alle autorità la contraffazione del brevetto. Solo dopo mesi la situazione si è sbloccata e a dicembre 2018, comunque, i “nuovi” tutor (Sicve PM, che, rispetto al precedente Sicve, cambia il metodo di individuazione del veicolo, non più legato alla targa, ma all’intera immagine) attivi sono solo 31, contro i 22 dai quali si era ripartiti il 27 luglio e gli oltre 300 che avevano funzionato fino al 20 aprile 2018 (data della citata sentenza).
Al di là di questa specifica vicenda, i tutor (ancor più ora quelli di nuova installazione), gli autovelox e tutti gli strumenti di misurazione della velocità devono rispondere a precise regole tecniche e parametri di controllo.
Prima di vedere a quali eccezioni processuali tali regole tecniche possono dare adito, vediamo però quali sono i termini di notifica dei verbali, evidenziando un caso particolare (ma di non rara frequenza) quale quello dell’autonoleggio.
Quando si noleggia un’autovettura bisogna infatti prestare particolare attenzione ai termini di notifica del verbale di accertamento per eccesso di velocità, proponendo, in via preliminare ed assorbente, la eventuale eccezione di tardività della notifica.
Ipotizziamo il seguente caso.
Una violazione, in base al verbale ricevuto, viene commessa in data 31.09.2018.
La notifica del verbale avviene però solo in data 31 gennaio 2019.
La notifica potrebbe (come vedremo il condizionale è d’obbligo) dunque essere tardiva, salvo prova contraria.
Il Ministero dell’Interno, con la nota numero di protocollo 0016968 del 7 novembre 2014, ha infatti fornito un’interpretazione restrittiva della disciplina, precisando che l’art. 201 C.d.S. costituisce un’ulteriore conferma dell’assunto che, in linea di principio, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione.
Secondo quanto disposto dall’art. 201 del Codice della Strada, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro novanta giorni.
La norma consente la notifica oltre il termine di 90 giorni solo in caso di difficoltà nell’identificazione del conducente, che deve essere comunque provata dall’ente accertatore.
Cosa che potrebbe ad esempio accadere proprio in caso di noleggio della vettura, laddove il conducente risponde in solido con la società di autonoleggio, proprietaria dell’autovettura indicata nel verbale, a cui però la notifica (e la richiesta dei dati di chi ha noleggiato l’auto) deve essere comunque effettuata nei 90 giorni di legge, con onere della prova in ordine alla tempestività dell’avvenuta notifica a carico dell’ente accertatore.
Peraltro, una volta provato, da parte dell’ente, che tale prima notifica sia effettivamente avvenuta per tempo, i termini per la tempestiva notifica al conducente decorrono poi dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio o comando, delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione (la società di autonoleggio, appunto).
Se dunque, riprendendo il caso di cui sopra, ipotizzassimo che la prima notifica alla società di noleggio avvenga tempestivamente, per esempio (considerato che la violazione era avvenuto, si ricorda, il 31.09.2018) il 01.11.2018, e che la società di noleggio comunichi i dati all’ente accertatore con raccomandata ricevuta il 15.11.2018, la notifica al conducente dovrebbe avvenire entro il 13.02.2019 (cioè entro 90 gg. da tale comunicazione).
Ma la prova di tale puntuale notifica (rectius: di tali puntuali notifiche) spetta sicuramente all’ente accertatore. E, in sua mancanza, l’accertamento dovrà essere annullato.