6 luglio 2018

UE: nuove regole su efficienza e prestazione energetica nell’edilizia

Autore: Pietro Mosella
Entreranno in vigore dal 9 luglio 2018, per i Paesi dell’UE, le nuove regole inerenti la prestazione energetica nell’edilizia e l’efficienza energetica.

Le novità sono state introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/844 del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, L 156, del 19 giugno 2018.

In pratica, come recita l’articolo 2 bis della Direttiva, recante “Strategia di ristrutturazione a lungo termine”, ogni Stato membro, stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine è presentata in conformità dei relativi obblighi di pianificazione e comunicazione.

Qualità dei lavori di ristrutturazione – Nella direttiva in commento, “per garantire che le misure finanziarie relative all’efficienza energetica siano applicate nel modo migliore nella ristrutturazione degli edifici, è opportuno ancorarle alla qualità dei lavori di ristrutturazione alla luce dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti”.

Dette misure, dovrebbero pertanto essere ancorate:
  • alla prestazione dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell’installatore;
  • a una diagnosi energetica;
  • al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che dovrebbe essere valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato.

Attestati di prestazione energetica – Dalla direttiva in esame, si apprende, inoltre, che, gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica, potranno essere usati per verificare la conformità e, in virtù della nuova normativa comunitaria, dovranno essere rafforzati per garantire la qualità degli stessi.

Se il sistema indipendente di controllo degli attestati di prestazione energetica sarà completato da una banca dati opzionale, andando oltre i requisiti della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla presente direttiva, potrà essere usato per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali o nazionali.

Occorreranno dati di elevata qualità sul parco immobiliare, che potranno essere forniti in parte dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica, la cui costituzione (e gestione) è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

Dispositivi autoregolanti negli edifici – L’articolo 8 della direttiva, recante “Impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza”, prevede che, al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti.

Gli Stati membri possono, altresì, applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia, e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

Sempre il suddetto articolo 8, dispone che, gli Stati membri, in pratica, dovranno imporre che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti, l’installazione di tali dispositivi autoregolanti, è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

Valutazione della predisposizione degli edifici all’intelligenza – Come previsto nell’allegato 1 bis della direttiva, la Commissione stabilisce la definizione dell’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato per valutare le capacità di un edificio o di un’unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete, e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

L’indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza, terrà conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

La metodologia si basa su tre funzionalità chiave relative all’edificio e ai suoi sistemi tecnici per l’edilizia:
  • a) la capacità di mantenere l’efficienza energetica e il funzionamento dell’edificio mediante l’adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;
  • b) la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell’occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d’uso, al mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull’uso dell’energia;
  • c) la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione della domanda implicita ed esplicita e della domanda relativamente alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico.

La direttiva precisa, inoltre, che “la metodologia non pregiudica i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica esistenti e si basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell’occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del pertinente diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cybersicurezza”.
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