16 maggio 2019

Antiriciclaggio: si affaccia la difesa tecnica in sede di controllo

Autore: Marco Brugnolo
Il 15 maggio, con un documento a firma congiunta, i Consigli Nazionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Forense hanno pubblicato le proprie osservazioni allo schema di decreto legislativo che reca le modifiche alla normativa antiriciclaggio, in recepimento delle novità introdotte dalla V Direttiva Europea, ossia la Direttiva UE 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/05/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19/06/2018, la quale dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10/01/2020.

In particolare, la V Direttiva antiriciclaggio muove dall’avvertiva necessità di potenziare ulteriormente la lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo a livello comunitario, in particolare a seguito dei recenti attentati terroristici e delle rivelazioni concernenti lo scandalo “Panama Papers”.

Il potenziamento della lotta contro tali fenomeni criminali poggerà essenzialmente sui seguenti pilastri:
  • rafforzamento delle attività di individuazione e prevenzione di movimenti di fondi e altri beni;
  • utilizzo della tracciabilità dei mezzi finanziari quale strumento di contrasto al terrorismo;
  • smembramento delle fonti di entrata e indebolimento delle capacità di raccolta fondi.

Ruolo della Guardia di Finanza
In attuazione della V Direttiva, lo schema del decreto contiene una modifica all’art. 9 del D.Lgs n. 231/2007, come revisionato dal D.Lgs n. 90/2017 (di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio).

Trattasi della norma che declina, tra l’altro, il ruolo ed i poteri attribuiti al personale della Guardia di Finanza in genere (e a quello appartenente al Nucleo Speciale di polizia valutaria, in particolare), in materia di ispezioni antiriciclaggio.

Com’è noto, in forza dell’art. 9 in commento, al personale ispettivo da ultimo citato è affidato il compito di effettuare controlli sull’osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 231/2007, da parte dei soggetti obbligati, tra i quali vanno ricompresi i professionisti dell’area giuridico economica (come definiti all’art. 3, comma 4 del D.Lgs n. 231/2007); al fine il personale del Corpo:
  • effettua ispezioni e controlli in materia antiriciclaggio - lett. A -(per tali interventi, i militari del Corpo possono avvalersi anche dei poteri di polizia valutaria, disciplinati dal D.P.R. n. 148/1988);
  • svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF (lett. b).

Potenziamento dei controlli
In recepimento della V Direttiva, lo schema del decreto introduce la lettera a-bis nel medesimo quarto comma, in virtù della quale il personale ispettivo appartenente alla Guardia di Finanza, sempre ai fini di controllare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, potrà acquisire dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi de quibus.

Per come è strutturata la disposizione, tali acquisizioni potranno essere effettuate sia nel contesto dei controlli e ispezioni antiriciclaggio, sia nell’ambito di altre tipologie di attività ispettive (in modo particolare, nell’ambito delle verifiche e controlli fiscali che costituiscono il core business della Guardia di Finanza, quale Organo di Polizia economico finanziaria).

L’utilizzo dei dati ai fini fiscali
Sul testo della nuova lettera a-bis, si inserisce il commento degli Ordini professionali, i quali evidenziano come, in virtù del successivo comma 9 del medesimo art. 9, i dati e le informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza in ambito antiriciclaggio siano pienamente utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

Il combinato disposto tra le due disposizioni commentate comporterebbe (secondo i Consigli professionali) un’evidente discrasia rispetto al sistema di tutele (sotto il profilo difensivo) esistente in ambito fiscale, ove l’ispezione trova la copertura dell’impianto di garanzie assicurate dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Il altri termini, mentre in occasione delle acquisizioni documentali e informative effettuate dall’Amministrazione finanziaria in ambito fiscale il contribuente può farsi assistere (sin dall’inizio del controllo), da un professionista di fiducia, le corrispondenti attività svolte ai sensi della nuova lettera a-bis dell’art. 9 in commento difetterebbero di tale forma di garanzia.

Nel denunciare tale discrasia, peraltro, il documento in commento si richiama all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di diritto di difesa della persona contro accuse formulate nei suoi confronti (anche dalla Pubblica Amministrazione).

La difesa tecnica in ambito antiriciclaggio
In chiave evidentemente propositiva, il documento delle osservazioni contiene una proposta di modifica della lettera a-bis in commento, mediante un’integrazione che contiene espressamente la menzione del diritto del soggetto obbligato, in sede di ispezione e controllo, ad essere assistito da un professionista.

Il documento, peraltro, individua espressamente la figura del professionista abilitato alla difesa tecnica in ambito antiriciclaggio, negli iscritti ai due ordini professionali che hanno curato la stesura delle osservazioni in commento.

Questione di metodo
Nell’introdurre le osservazioni di cui al documento in esame, gli Ordini professionali riportano una palese censura al metodo di fondo utilizzato dal Dipartimento del tesoro (l’Organo tecnico del Mef che ha curato la stesura delle modifiche al decreto antiriciclaggio, in attuazione della V Direttiva UE), nel procedimento di approvazione dello schema di decreto legislativo, che prevede la consultazione degli Ordini interessati dalla disciplina antiriciclaggio solo dopo aver pubblicato il progetto di legge.

In particolare, auspicano, ai fini della stesura dei futuri decreti legislativi in materia, un’interlocuzione diretta con gli Ordini professionali, prima della stesura degli schemi normativi, in modo tale che possano fornire alla funzione legislativa un effettivo e diretto valore aggiunto.

Più in dettaglio, evidenziano nella prefata introduzione: “E’ sicuramente più rispondente alle buone pratiche in materia di redazione e condivisione dei testi legislativi con gli stakeholders riconoscere uno specifico valore aggiunto alle osservazioni e alla posizione dei destinatari della normativa, soprattutto laddove essi ricoprano un ruolo di interesse pubblico” (SI allude, evidentemente, al ruolo di organismo di autoregolamentazione attribuito ad entrambi gli ordini professionali estensori delle osservazioni, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 231/2007).
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