Arrivano i chiarimenti sulle materie caratterizzanti i crediti formativi per i revisori della sostenibilità. I revisori iscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2026, che intendano svolgere anche il lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono considerati abilitati a tale ulteriore attività purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità e presentino domanda di abilitazione. È con la circolare n. 37/RGS del 12 novembre 2024 che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (sezione Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato) ha diffuso le ulteriori istruzioni relative agli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità, in attuazione dell’art. 5 del Dlgs. n. 39/2010, come modificato dal Dlgs. n. 125/2024, di recepimento della direttiva CSRD e, più nello specifico, sugli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità.
Revisore della sostenibilità – Il documento di prassi evidenzia che “il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ha previsto la graduale estensione del perimetro delle aziende coinvolte nella redazione dell’informativa di sostenibilità; tale informativa è soggetta a un’attestazione esterna da parte del revisore legale o della società di revisione a tal fine incaricata”.
In particolare, “è stata prevista la figura del ‘revisore della sostenibilità’, ossia del revisore legale iscritto nel Registro e abilitato anche allo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità”.
“Lo stesso decreto legislativo dispone, quindi, che il soggetto incaricato della revisione possa essere designato anche per lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, regolamentando i requisiti professionali necessari per lo svolgimento di tale ulteriore attività e le relative modalità di abilitazione”.
Gruppo argomenti – Il documento in commento chiarisce che già il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inserito nel programma di aggiornamento professionale del 2024 un apposito gruppo di argomenti, contraddistinto dalla lettera D), denominato “Rendicontazione di sostenibilità”.
Gli argomenti elencati nel citato gruppo D) del programma annuale 2024 e indicati come non caratterizzanti la revisione legale devono intendersi caratterizzanti ai fini degli obblighi formativi sulla rendicontazione di sostenibilità.
Presentazione istanza – In attesa del decreto ministeriale di regolamentazione delle modalità di presentazione dell’istanza, per il quale non sono previsti dalla norma primaria termini per l’adozione, il Ministero dell’Economia fa presente che, per le richieste di abilitazione presentate nel 2025, saranno altresì ritenuti validi i crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità acquisiti nel corso del 2024, anche antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 125 del 2024. Resta esclusa, invece, la possibilità di avvalersi di crediti formativi in materia di rendicontazione di sostenibilità acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2024. Parimenti, dalla lettura del comma 4 del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 125 del 2024, che fa espresso riferimento alla maturazione annuale dei cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità, non appare possibile frazionare, ai fini dell’abilitazione, i crediti richiesti ripartendoli tra due annualità (maturazione di una parte dei 5 crediti abilitanti nel 2024 e della parte rimanente nel 2025).
Rispetto obblighi formativi – A decorrere dall’anno successivo a quello della relativa abilitazione, i revisori iscritti al Registro saranno tenuti a rispettare gli obblighi di formazione continua previsti dal novellato articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero almeno venticinque crediti formativi ogni anno, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale e almeno dieci caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità.
Obblighi formativi attuali con la maturazione di almeno venti crediti annuali – Nel periodo transitorio, per i revisori che abbiano presentato o che intendano presentare istanza per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, restano fermi gli obblighi formativi attuali con la maturazione di almeno venti crediti annuali.
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