In merito alla disciplina dell’incompatibilità dell’esercizio dell’attività d’impresa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nel Pronto Ordini n. 139 del 9 marzo 2023, ha fornito una serie di chiarimenti in merito ad alcuni casi prospettati da un Ordine territoriale, specificando anzitutto che, le cd. “società di servizi”, svolgono solo attività ausiliaria all’esercizio della professione e, in nessun caso, possono svolgere attività a componente intellettuale che deve rimanere esclusiva della sfera professionale.
È stato, altresì, chiarito che, alla STP, possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico e che, in tali attività professionali, vi rientrano tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito di un quesito pervenuto al CNDCEC da un Ordine territoriale, il quale, nello specifico, in merito alla disciplina delle incompatibilità, ha chiesto se:
- una società commerciale avente ad oggetto attività tipiche della professione (l’esempio riferito dall’Ordine è l’amministrazione e legale rappresentanza di società), ancorché non riservate dalla legge agli iscritti, si debba considerare, ai fini della verifica dell’incompatibilità, assimilata alle società di servizi strumentali, con la conseguenza che l’iscritto che ne sia socio (n.d.r. con interesse economico prevalente) e amministratore (n.d.r. con tutti o ampi poteri gestionali) sarebbe soggetto alla verifica in ordine alla prevalenza del fatturato da attività professionale rispetto al fatturato della società ascrivibile all’iscritto;
- ovvero, esclusa l’assimilabilità alle società di servizi, se la medesima si debba considerare genericamente una società commerciale con la conseguente sussistenza d’incompatibilità in capo all’iscritto;
- o infine, se l’attività di amministrazione e legale rappresentanza di società, enti e trust etc. possa costituire oggetto sociale di una STP in cui un iscritto sia socio d’opera e amministratore con la conseguenza che la società commerciale potrebbe trasformarsi in una STP avente ad oggetto solo tale specifica attività e non anche tutte le altre attività oggetto della professione di dottore commercialista.
Il parere del CNDCEC – Premettendo che spetta solo all’Ordine territoriale la verifica della sussistenza di eventuali situazioni d’incompatibilità in capo ai propri iscritti ed ogni decisione consequenziale, il Consiglio Nazionale ricorda dapprima che, l’articolo 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale «
dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti». Si tratta dei casi di gestione dell’impresa svolta per proprio conto, in nome proprio o altrui, ossia per soddisfare un interesse commerciale proprio.
Qualora l’attività d’impresa sia esercitata per il tramite di una società di capitali (come evidenziato dalle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità diffuse dal CNDCEC), l’incompatibilità ricorre solo nel caso in cui l’iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori.
Il Consiglio Nazionale, inoltre, rammenta quanto stabilito dal sopra citato articolo 4, al successivo comma 2, il quale esclude l’incompatibilità:
- qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative;
- in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione;
- ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
Per il CNDCEC, tale impostazione rispecchia l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’attività d’impresa (intesa come gestione dell’impresa) non è incompatibile con l’esercizio della professione qualora l’amministrazione si configuri come mero incarico professionale.
Il discrimine, quindi, tra attività consentita e vietata, va ricondotto al concetto di amministrazione su mandato ricevuto dal cliente in considerazione della propria competenza professionale, in contrapposizione - come già evidenziato dal Consiglio Nazionale - con l’amministrazione di società svolta a soli fini imprenditoriali per soddisfare un interesse commerciale proprio, senz’altro presente laddove il professionista abbia un interesse economico prevalente.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, in relazione al primo quesito posto dall’Ordine territoriale, il CNDCEC evidenzia che le cosiddette “società di servizi”, svolgono solo attività ausiliaria all’esercizio della professione e, in nessun caso, possono svolgere attività a componente intellettuale che deve rimanere esclusiva della sfera professionale.
In merito al secondo quesito posto, invece, il Consiglio Nazionale precisa che l’Ordine dovrà verificare se l’attività di amministrazione sia svolta sulla base di un incarico professionale.
A tal proposito, il CNDCEC richiama le Note interpretative, le quali individuano alcuni criteri per verificare la mancanza, in capo all’iscritto, di un interesse economico proprio, quali ad esempio, la presenza di un mandato scritto conferito dal cliente (avente data certa), la parcellazione dei compensi e gli altri elencati nel Pronto Ordini in commento.
Riguardo al terzo quesito posto, infine, il Consiglio Nazionale premette che, alla STP possono essere conferiti tutti gli incarichi professionali che si riferiscono ad attività per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico e che in tali attività professionali vi rientrano tanto quelle “riservate”, tanto le attività “tipiche” o “caratteristiche” della professione il cui esercizio è consentito da norme speciali o dall’ordinamento professionale.
Tali società, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del c.c., pertanto secondo il CNDCEC non è tecnicamente possibile trasformare, ai sensi degli articoli 2498 e ss del c.c., una società non professionale in una STP, in quanto quest’ultima non rappresenta un tipo societario autonomo.