13 aprile 2012

Cndcec: quando il tributarista è abusivo

Informativa n. 29 del 12 aprile 2012

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’informativa del Cndcec - Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha recentemente inoltrato alla volta dei presidenti degli Ordini territoriali un’informativa forte e carica di significato per ciascun iscritto alla categoria. In sostanza, i temi trattati sono due e strettamente connessi l’uno con l’altro. In prima battuta, il leader dei commercialisti ed esperti contabili ha illustrato gli approdi e le conseguenze dellasentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione n. 11545/2012 in merito all’esercizio abusivo della professione. In un secondo momento, è stata affrontata la questione inerente all’equipollenza delle materie oggetto dell’esame di Stato, argomento sul quale si è espresso il Miur dietro sollecito del Consiglio nazionale.

La sentenzan. 11545/2012 -Piena soddisfazione è quella espressa da Claudio Siciliotti nell’ultima informativa trasmessa ai sui colleghi degli Ordini locali. In sostanza, la citata sentenza stabilisce che commette reato d’esercizio abusivo della professione di revisore contabile quel soggetto non iscritto all’albo che svolga l’attività “in modo continuativo, organizzato e retribuito”. Dunque, secondo la Suprema Corte, “concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”. Da ciò, l’informativa di Siciliotti ne deduce che da questo momento in poi chi svolgerà le attività di tenuta, revisione e redazione della contabilità aziendale pur non essendo iscritto all’Albo professionale è penalmente perseguibile. A questo punto, però, la missiva del presidente dei commercialisti e degli esperti contabili italiani sottolinea che, essendo queste “attività caratteristiche non esclusive”, la perseguibilità non emerge nei casi in cui “-lo svolgimento delle attività caratteristiche non sia abituale, organizzato e retribuito; - lo svolgimento delle attività caratteristiche è abituale, organizzato e retribuito, ma ‘il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale comunque acquisita’”. L’auspicio di Claudio Siciliotti è che, a partire dai risultati di tale sentenza, sia gli Ordini locali che gli enti preposti svolgano attività di vigilanza e segnalino le eventuali irregolarità.

Il parere Miur – Come abbiamo visto, in maniera contestuale alla pronuncia della Suprema Corte, si pone quella del Consiglio universitario nazionale prontamente interpellato dal Cndcec. Ebbene, l’ente consultivo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha sostenuto che le materie dell’esame di Stato per dottori commercialisti ed esperti contabili sono equipollenti a quelle previste per l’esame di revisore legale, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2010. Tale dichiarazione non fa che confermare come la professione regolamentata dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è strettamente connessa a quella del revisore legale. Pertanto, Claudio Siciliotti evidenzia che la semplice iscrizione ad un registro pubblico non può in alcun caso supplire a mancanze professionali che le categorie non regolamentate inevitabilmente presentano.
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