Con l
’informativa n. 50/2025, il
CNDCEC rende noto che ha approvato il documento “Vademecum obblighi formativi” redatto dalla commissione di studio “Formazione continua”.
Il documento nasce con l’intento di offrire un supporto chiaro e aggiornato per la formazione professionale dei commercialisti, considerando la complessità e la multidisciplinarità del loro ambito lavorativo.
Considerato che la formazione continua rappresenta un elemento fondamentale per la crescita e il successo professionale, il vademecum in esame non si limita a essere un semplice punto di riferimento, ma si propone anche come uno strumento di aggiornamento pratico per restare al passo con i cambiamenti del settore. L’attenzione è rivolta all’evoluzione del ruolo del commercialista e alle competenze richieste per affrontare le nuove sfide del mercato.
Infatti, i commercialisti operano in un contesto in costante trasformazione e sono tenuti a rispettare specifici obblighi formativi, stabiliti dalla normativa vigente e dagli ordini professionali, che hanno lo scopo di garantire l’aggiornamento continuo delle competenze dei commercialisti; per questo motivo il vademecum fornisce una panoramica essenziale dei principali obblighi formativi.
In particolare, il documento esamina gli obblighi formativi e le caratteristiche specifiche dell’obbligo formativo, ossia i soggetti autorizzati ad erogare la formazione, il contenuto e le modalità di fruizione, relativi ai seguenti soggetti:
- dottori commercialisti ed esperti contabili;
- revisori legali;
- revisori enti locali;
- delegati alle vendite;
- gestori della crisi;
- gestori della crisi da sovraindebitamento (OCC);
- esperti negoziatori;
- amministratori giudiziari;
- mediatori civili e commerciali;
- organismi indipendenti di valutazione.
Inoltre, nel vademecum vi è un paragrafo dedicato all’analisi dell’obbligo formativo dei revisori della sostenibilità. La figura è stata introdotta dal D.Lgs. n. 125/2024, che ha regolamentato i requisiti professionali per lo svolgimento di tale attività, nonché le modalità di abilitazione, prevedendo un regime transitorio semplificato.
In particolare, i revisori già iscritti prima del 1° gennaio 2026 possono rilasciare l’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità a condizione che abbiano acquisito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (materie del Gruppo D del programma formativo annuale MEF).