19 gennaio 2016

CNDCEC: schema di parere dell’organo di revisione

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Da oggi è possibile scaricare dal sito www.commercialisti.it un nuovo schema di Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio 2016 – 2018, redatto dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con Ancrel.


Lo schema è stato redatto nel rispetto:


  • della parte II dell’“Ordinamento finanziario e contabile” del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel);
  • dei principi contabili generali;
  • e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.

È tuttavia importante sottolineare come, nella stessa premessa, sia stato espressamente previsto un futuro aggiornamento del modello nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.



Lo schema di Parere


Lo schema di Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e documenti allegati, si apre con una premessa, nella quale l’attenzione viene focalizzata sull’attuale normativa in materia.


Più precisamente, il Consiglio nazionale ricorda che, come indicato da Arconet, a decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.


È utile a tal proposito sottolineare anche che, dal 2016:


  • è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale,
  • e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).

Rimane invece obbligatoria la predisposizione del rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva).


Nella premessa viene altresì ricordato che l’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva.


Il Consiglio nazionale ricorda infine che i capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione.


Le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011, che vieta l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito.


Viene infine ricordato che, ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una stretta correlazione tra:


  • le voci del bilancio gestionale/PEG
  • e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello.
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