Il CNDCEC con l’informativa n.151/2023 rende note le istruzioni e la data entro cui occorrerà effettuare il versamento del conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale. In allegato all’informativa vi è un prospetto Excel, con relativi fogli (A-B-C-D), inerente al numero degli iscritti, sulla base del quale sarà calcolato l’ammontare del conguaglio contributivo dovuto per l’anno 2023.
Il conguaglio dovuto per il 2023 sarà determinato tenendo conto di quanto segue:
- il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche in caso di cancellazione o sospensione del professionista;
- il contributo annuale è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti e le STP che richiedono la cancellazione in corso d’anno;
- in caso di trasferimento la quota è dovuta dall’Ordine territoriale che l’ha effettivamente riscossa. A tal fine nell’apposito allegato va indicato l’Ordine che ha riscosso;
- i passaggi dall’Albo all’Elenco e viceversa, nell’ambito del medesimo Ordine non incidono ai fini del calcolo complessivo del contributo;
- le quote non riscosse dall’Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l’Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità potranno non essere versate al Consiglio Nazionale. Ipotizzando un iscritto moroso, l’Ordine potrà non versare al Consiglio Nazionale:
- la quota per il primo anno purché dimostri di aver avviato il procedimento disciplinare entro il 31 dicembre dell’anno di competenza;
- la quota per il secondo anno purché dimostri di aver irrogato, nell’anno di competenza, il provvedimento della sospensione ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs n. 139/2005;
- la quota del terzo anno a condizione che, nell’anno di competenza, abbia emesso il provvedimento della cancellazione dall’Albo o dall’Elenco speciale per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall’art. 36, comma 1 lett. C) del D. Lgs n. 139/2005. In caso contrario le quote dei tre anni dovranno essere versate al Consiglio Nazionale;
- l’adozione del provvedimento disciplinare non fa venire meno, in ogni caso, i doveri di riscossione dei contributi da parte dell’Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
Il numero degli iscritti sulla base del quale verrà rideterminato l’ammontare del contributo dovuto per l’anno 2023 si calcola secondo quanto riepilogato nella tabella presente nell’informativa. Il conguaglio dovuto per l’anno 2023 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri esposti nella tabella e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31.12.2022, e dovrà essere versato entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Rimarranno da corrispondere gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.
Sempre entro la data del 31 gennaio 2024 dovrà essere versato il conguaglio relativo agli anni 2021 e 2022 inerente agli iscritti morosi per i quali, in detti anni, sono stati avviati i procedimenti disciplinari e irrogati i provvedimenti di sospensione.
In merito, il CNDCEC ricorda che gli Ordini sono responsabili dell’esazione dei contributi dovuti al Consiglio Nazionale e che, nei confronti degli iscritti che si rendano morosi, è applicabile l’articolo 54 comma 1 del D. Lgs. n. 139/2005.
Il versamento dei contributi dovrà avvenire tramite bonifico bancario a favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sul seguente c/c, comunicando l’avvenuta disposizione all’indirizzo mail ufficioamministrazione@commercialisti.it, per consentire la corretta gestione delle operazioni di imputazione contabile:
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO AGENZIA 11 DI ROMA Codice IBAN: IT95G0569603200000013133X48.
Ai fini dell’individuazione dell’Ordine che esegue gli accrediti nella disposizione di bonifico dovrà essere indicato l’Ordine di provenienza seguito dalla sigla ODCEC.