Nel caso di richiesta d’informazioni della posizione di un iscritto già sospeso per morosità, successivamente riabilitato con provvedimento decorrente dal gennaio 2024, posto che l’onere di pubblicazione dei provvedimenti disciplinari spetta all’Ordine territoriale, quest’ultimo dovrà valutare se dar seguito alla richiesta, da parte di chi vi abbia interesse, di rilascio di una dichiarazione che delimiti il periodo durante il quale il professionista, attinto dal provvedimento di sospensione per morosità, è stato sospeso.
È quanto afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 17 del 4 marzo 2024, con il quale ha fornito chiarimenti a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.
Quest’ultimo, infatti, ha rappresentato al Consiglio Nazionale di aver ricevuto una richiesta d’informazioni, da parte di un avvocato, circa la posizione di un iscritto già sospeso per morosità nel febbraio 2020, successivamente riabilitato, rimuovendo il provvedimento comminato dall’Organo di Disciplina con decorrenza dal 29 gennaio 2024.
Il suddetto legale, patrocina un’azienda a favore della quale l’iscritto aveva svolto attività d’asseverazione ed apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, sui lavori di ristrutturazione immobiliare oggetto di agevolazioni fiscali.
Lo stesso legale, a seguito di una verifica incidentale sul sito istituzionale dell’Ordine, ha potuto verificare prima del 29 gennaio 2024 che l’iscritto risultava essere sospeso; pertanto, ha chiesto delucidazioni al CNDCEC in ordine all’eventuale provvedimento di sospensione disposto dal Consiglio di Disciplina a carico dell’iscritto, al fine di verificare la permanenza dei requisiti professionali in costanza delle attività d’asseverazione ed apposizione del visto di conformità.
Ciò premesso, è stato chiesto anche se l’Ordine possa rilasciare specifica dichiarazione circa il periodo di sospensione dell’iscritto, nonché rilasciare copia del provvedimento adottato nei confronti del professionista.
Il parere del CNDCEC - Per quanto concerne la richiesta di rilascio di una dichiarazione che riguardi il periodo di sospensione dall’esercizio della professione dell’iscritto, il Consiglio Nazionale richiama dapprima quanto disposto dall’articolo 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, così come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018, il quale, al comma 2, stabilisce che “agli effetti dell’applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale, in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell’articolo 2 ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere, altresì, menzionata l’esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull’esercizio della professione”.
Premesso quanto sopra esposto, il CNDCEC osserva che, in occasione dell’istituzione dell’albo unico nazionale, il legislatore è intervenuto confermando ulteriormente quale sia il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari, richiamando quanto disposto dall’articolo 3 del D.P.R. n. 137/2012 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), ovvero che “gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”.
Tornando, quindi, alla fattispecie prospettata nel quesito pervenuto, posto che l’onere di pubblicazione dei provvedimenti disciplinari spetta all’Ordine territoriale, al quale il Consiglio di Disciplina comunica i provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti degli iscritti all’Albo e la data d’esecutività dei suddetti provvedimenti (ex articolo 26, commi 1 e 3, Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale), il Consiglio Nazionale ritiene che l’Ordine territoriale debba valutare se dar seguito alla richiesta, da parte di chi vi abbia interesse, di rilascio di una dichiarazione che delimiti il periodo durante il quale il professionista, attinto dal provvedimento di sospensione per morosità, è stato sospeso.
Infine, in merito all’altra richiesta di chiarimenti pervenuta dall’Ordine territoriale, ovvero il rilascio della copia del provvedimento di sospensione per morosità, il Consiglio Nazionale ritiene che, qualora l’Ordine decida di rispondere indicando la durata del periodo di sospensione, dovrà indicare al soggetto istante di rivolgere al Consiglio di Disciplina che ha emesso il provvedimento di sospensione per morosità nei confronti dell’iscritto, una richiesta motivata per ottenere il dispositivo della decisione. Ciò, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, della Legge n. 241/1990, il quale stabilisce che “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.