La STP multidisciplinare deve essere iscritta in tutti gli Albi cui appartengono i soci professionisti quando nell’atto costitutivo non è indicata alcuna attività prevalente. È quanto chiarisce il P.O. n. 23/2025, con cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a un quesito proveniente dall’Ordine di Verona.
Il citato Ordine territoriale ha esposto il caso dell’iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo di una STP multidisciplinare nel cui atto costitutivo non viene indicata l’attività prevalente, ma l’esercizio in via esclusiva delle attività proprie della professione di “dottore commercialista” e della professione di “consulente del lavoro”. Ha quindi chiesto se si possano prefigurare eventuali responsabilità in capo al Consiglio dell’Ordine, qualora il legale rappresentante della STP non proceda anche con l’iscrizione all’Ordine di appartenenza dell’altro socio professionista, Consulente del Lavoro, e, inoltre, se vi è un obbligo di vigilanza in tal senso.
Ebbene, il CNDCEC ha dapprima inquadrato normativamente la fattispecie e poi riposto ai suddetti quesiti.
In particolare, nel P.O. n. 23/2025 si osserva che, in base alle previsioni di cui all’art. 10, comma 7, L. n. 183/2011, la STP è tenuta a iscriversi all’Ordine professionale.
In merito, l’art. 8, comma 1, D. M. n. 34/2013, precisa che la STP è iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.
La stessa norma, al secondo comma, dispone che la STP multidisciplinare è iscritta presso l’Albo o il Registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Pertanto – puntualizza il Consiglio Nazionale -, «qualora l’atto costitutivo o lo statuto della STP non individui l’attività prevalente, la STP si iscrive in tutti gli albi cui appartengono i professionisti che vi partecipano e la cui attività è dedotta nell’oggetto sociale.» La domanda di iscrizione è corredata anche dal certificato di iscrizione all’Albo, Elenco o Registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda (il certificato può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
L’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo – si legge ancora nel documento in esame -, «oltre a consentire di determinare il regime disciplinare della STP , si rende necessaria per verificare il rispetto del principio posto dall’art. 10, comma 6, L. n. 183/2011 per cui la partecipazione a una STP (anche multidisciplinare) è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.»
In definitiva – venendo al nocciolo della questione -, il Consiglio Nazionale osserva: «[…] Dal compendio normativo richiamato, risulta evidente che il rappresentante legale della STP multidisciplinare che non abbia indicato alcuna attività prevalente nell’atto costitutivo non possa omettere l’iscrizione della STP in tutti gli albi cui appartengono i soci professionisti, così da consentire ai Consigli dell’Ordine interessati la verifica delle prescrizioni e delle condizioni di cui all’art. 10 legge n. 183/2011e il rispetto delle disposizioni contenute nel d. m. n. 34/2013.»
Considerato quanto sopra, l’Ordine territoriale scrivente – conclude il C.N. -, «espletate le opportune verifiche, può procedere all’iscrizione della STP multidisciplinare chiedendo, tuttavia, al rappresentante legale della società di esibire successivamente la documentazione di avvenuta iscrizione della STP all’albo dei Consulenti del lavoro, in modo da completare il procedimento di corretta iscrizione della STP 1 medesima nella sezione speciale dell’albo.»
1 Secondo quanto è disposto dall’art. 10, comma 7, legge n. 183/2011, i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta. La regola viene ripresa anche dall’art. 12, comma 1, D. M. n. 34/2013 ai sensi del quale, ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine o Collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulti iscritta.
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