Il Cndcec, con il Pronto ordini n. 43/2023, è intervenuto sul tema della prescrizione dell’azione disciplinare effettuando doverose precisazioni.
Preliminarmente, è opportuno rappresentare la genesi del chiarimento operato dal Massimo organo disciplinare dei commercialisti.
Con quesito prot. n. 4853 del 23.03.3023, il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza chiedeva di accertare l’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare in relazione alla condotta di un iscritto.
Preso atto del quesito, che tuttavia aveva carattere specifico e non generale, il C.N.D.C.E.C. ha ritenuto necessario riprendere la normativa di riferimento, ossia l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/2005 e l’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.
Più dettagliatamente, il primo articolo testualmente dispone che “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare”.
Tale articolo va, però, coordinato con l’art. 20 del Regolamento su indicato, a norma del quale “L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare. Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione. Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. La notifica dell’avvenuta apertura del procedimento disciplinare interrompe il decorso della prescrizione di cui al precedente comma 1 e determina la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale quinquennale”.
A questo punto il C.N.D.C.E.C. fornisce le linee guida per calcolare il termine prescrizionale di cui si tratta.
In primis, il Consiglio distrettuale di Disciplina dovrà ottenere le informazioni dall’Autorità Giudiziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 139/2005, al fine di verificare se sia iniziata o meno l'azione penale a carico dell'iscritto. Si rammenta, infatti, che essa “è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto”.
Nel caso in cui risulti che l'azione penale, per gli stessi fatti, sia iniziata, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincerà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale; in caso contrario, sarà il Consiglio di Disciplina territoriale, in virtù dell’autonomia di cui è dotata, a determinare se i comportamenti adottati dal professionista , integrino profili di violazione di norme del Codice deontologico o di leggi o di regolamenti, si siano protratti nel tempo e fino a quando, al fine di individuare l'eventuale decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare.
Osservazioni - L’individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale, con la conseguente distinzione della sussistenza o meno del giudizio penale, a parere di chi scrive appare coerente anche con l’orientamento della Suprema Corte.
Le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 1609/2020 pubblicata in data 24.01.2020, hanno disposto, in caso analogo che si riferiva ad un avvocato, che “Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall'art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'art. 44, che ricorre nella fattispecie, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10071; 31 maggio 2016, n. 11367)”.
Ciò è tanto vero che la medesima sentenza è stata presa come parametro di riferimento, in più occasioni, anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. A titolo esemplificativo, si cita il Pronto Ordini 141/2022.