10 maggio 2024

Commercialisti. Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale

I chiarimenti del C.N.D.C.E.C. nel P.O. n. 36/2024

Autore: Paola Mauro
Si segnala il Pronto Ordini n. 36/2024 col quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito un proprio parere in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

Lo scrivente Ordine territoriale – si riporta integralmente il quesito posto al C.N.D.C.E.C. - «rappresenta che in capo all’iscritto è stato avviato (ai sensi dell’art. 7, co. 5, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale), in conseguenza di azione penale esercitata dal Pubblico Ministero, un procedimento disciplinare per i medesimi fatti oggetto del giudizio penale; che, ai sensi dell’art. 21 del predetto Regolamento, il Collegio di Disciplina, al quale veniva affidato il fascicolo, provvedeva a sospendere il procedimento disciplinare in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria; il procedimento penale giungeva a sentenza di condanna nei confronti dell’iscritto; il professionista proponeva impugnazione avverso la sentenza emessa dall’Autorità Giudiziaria adendo la Corte Giudiziaria di grado superiore; il Collegio di Disciplina, avanti al quale è in corso il relativo procedimento disciplinare, ha appreso la notizia dell’intervenuta sentenza di condanna e della successiva impugnazione da parte del professionista. Ciò premesso, si chiede se sia possibile portare a conclusione il procedimento disciplinare sulla base della sentenza di condanna non definitiva, impugnata avanti l’Autorità Giudiziaria competente, portando avanti autonoma valutazione dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, ovvero se sia necessario attendere la pronuncia di un’Autorità Giudiziaria che assuma valore di giudicato non più impugnabile».

Ebbene, al riguardo nel P.O. n. 36/2024 si osserva quanto segue.

L’art. 21 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, al primo e al secondo comma, stabilisce – rispettivamente - che:
  • «Il Consiglio o il Collegio in relazione ai fascicoli assegnati, aperto il procedimento disciplinare può disporne in ogni momento la sospensione in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti l’Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento disciplinare»;
  • «La sospensione interrompe il decorso del termine di prescrizione. Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata la data in cui il procedimento deve proseguire, il Consiglio o il Collegio di Disciplina deve fissare e notificare alle parti interessate la prosecuzione del procedimento entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio o del Collegio della cessazione della causa di sospensione di cui al presente comma, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia avanti l’Autorità Giudiziaria».
La norma in discorso non prevede espressamente un obbligo di attesa del provvedimento definitivo che definisca il procedimento penale nel quale è coinvolto l’iscritto, ma precisa che il Consiglio o il Collegio di Disciplina, nel caso di sospensione del procedimento, deve riattivare il medesimo entro il termine di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione, dandone comunicazione alle parti interessate.

Ciò premesso, il C.N.D.C.E.C. ritiene che, «qualora il Consiglio di Disciplina Territoriale, nell’ambito della propria sfera di autonomia, decida di proseguire il procedimento disciplinare sulla base della sentenza di condanna penale a carico dell’iscritto, ancorché non definitiva, può farlo, ma deve in ogni caso compiere una autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale, in modo da individuare il disvalore delle condotte del professionista, sotto il profilo deontologico e disciplinare. Si osserva tuttavia che la sentenza di primo grado emessa dall’Autorità Giudiziaria, non essendo definitiva, una volta impugnata innanzi all’Autorità Giudiziaria di grado superiore, comporta l’instaurarsi di un secondo giudizio di merito, diretto ad una rivalutazione dei fatti oggetto del procedimento, che potrebbe comportare anche la assoluzione dell’imputato».

Pertanto – conclude il P.O. n. 36/2024 -, fino a quando non si sia cristallizzata, sotto il profilo penale, la responsabilità dell’incolpato in relazione ai medesimi fatti per i quali è stato aperto il procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina, a titolo precauzionale, potrebbe valutare di mantenere sospeso il procedimento disciplinare, non solo al fine di evitare un potenziale conflitto di giudicati, ma anche allo scopo di scongiurare l’eventualità di una azione risarcitoria da parte del professionista.
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