18 aprile 2025

Commercialisti. Eliminazione dell’indirizzo di residenza dall’Albo

Autore: Paola Mauro
Con il P.O. n. 28/2025, pubblicato il 17 aprile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha precisato che l’iscritto può ottenere l’oscuramento del dato relativo alla sua residenza a condizione che nell’Albo compaia quello del domicilio professionale. Se però l’iscritto ha un unico indirizzo per residenza e studio professionale, la sua esigenza di riservatezza non può prevalere sull’interesse della collettività a conoscere i dati dell’Albo.

Il quesito

Esattamente lo scrivente Ordine territoriale ha chiesto di sapere se sia possibile, a seguito di richiesta di un iscritto, oscurare il dato relativo alla sua residenza, pur essendo tra i dati oggetto di obbligatoria comunicazione ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Inquadramento della fattispecie

Ebbene, il Consiglio Nazionale ha premesso che l’Albo professionale assolve a una funzione di certezza pubblica o legale, attestando pubblicamente l’esistenza in capo all’iscritto di determinati requisiti espressamente richiesti dalla legge per l’esercizio della professione. Tale forma di pubblicità permanente assolve alla finalità, di carattere pubblicistico, di assicurare la collettività e gli utenti riguardo alla corretta individuazione dei soggetti iscritti nell’Albo e alla loro rintracciabilità.

Sotto il profilo della tutela dei dati personali, l’Ordine professionale, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati personali degli iscritti senza loro consenso (o autorizzazione) se tale trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, oppure quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Resta fermo che il soggetto pubblico deve, in ogni caso, assicurare di effettuare il trattamento dei dati in ossequio ai principi generali della normativa di tutela del trattamento dei dati (es. principio di minimizzazione) e in «modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.»

Con particolare riferimento alla diffusione dell’Albo, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che gli Ordini professionali possono diffondere per via telematica i dati che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere necessariamente inseriti nei rispettivi Albi per legge o regolamento. In merito alle modalità di diffusione dei suddetti dati il Garante ha affermato che compete a ciascun Ordine valutare quali siano le più appropriate, evidenziando che il Codice autorizza comunque espressamente la pubblicazione dei dati divulgabili su siti internet istituzionali o mediante altre reti di comunicazioni elettronica.

Ciò premesso, nel P.O. 28/2025 si osserva che la pubblicazione on-line implica un regime di diffusione delle informazioni ampio e indifferenziato, potenzialmente suscettibile di ulteriori trattamenti, sicché, anche ai fini di rispettare il principio di minimizzazione dei dati, l’Ordine può disporre la pubblicazione parziale degli stessi, garantendo in ogni caso un nucleo minimo di dati che consente la corretta identificazione degli iscritti nonché la loro rintracciabilità.

Ai fini di individuare tali dati, occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 34 e 36 del D.lgs. n. 139 del 2005. In particolare:
  • l’art. 34, co. 6, dispone espressamente che l’Albo deva contenere, per ciascun iscritto, «il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili»;
  • l’art. 36, co. 1, lett. d), dispone che «per l'iscrizione nell'Albo è necessario […] avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento».

La riposta

In conclusione, secondo il vigente Ordinamento professionale – chiosa il Consiglio Nazionale -, «l’iscrizione nell’albo può essere richiesta in base, alternativamente, al possesso della residenza o del “domicilio professionale” nel circondario in cui è costituito l’Ordine (intendendosi per quest’ultimo, […], il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale). Considerato, dunque, che ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo, può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, con riferimento alla questione sollevata, si ritiene che il dato della residenza dell’iscritto possa essere omesso a condizione che sia pubblicato quello del domicilio professionale. Laddove tali dati coincidano (in quanto l’iscritto ha un unico indirizzo per residenza e studio professionale), si ritiene che tale dato debba essere pubblicato poiché, nel caso di specie, l’interesse della collettività a conoscere i dati dell’Albo in ragione delle sopraindicate finalità pubblicistiche di tutela, appare prevalere sull’esigenza di riservatezza del singolo iscritto.»
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