11 maggio 2022

Commercialisti: esame di stato 2022 e tirocinio a distanza

Autore: Serena Pastore
Entrambe le sessioni dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, saranno costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. Lo rende noto il CNDCEC attraverso l’informativa n.46/2022, cui è allegata l’ordinanza di indizione degli esami emanata dal Ministero dell’Università lo scorso 5 maggio.

Le date La prima e la seconda sessione di esami sono indette, rispettivamente, nei mesi di luglio e novembre 2022. Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo avranno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 luglio 2022 e per la seconda sessione il giorno 17 novembre 2022. Gli esami per l’accesso alla sezione B dell’albo avranno inizio per la prima sessione il giorno 27 luglio 2022 e per la seconda sessione il giorno 24 novembre 2022.

Invece, le prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legali si svolgeranno secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, che sarà reso noto con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria sede d’esame.

La domanda di ammissione all’esame dovrà essere presentata dai candidati, in carta semplice, entro:
  • il 23 giugno per la prima sessione;
  • il 19 ottobre per la seconda sessione.

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:
  • titolo di studio conseguito;
  • ricevuta avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro;
  • eventuali certificazioni ex lege attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove;
  • certificato di compimento del tirocinio professionale rilasciato dal competente Ordine professionale;
  • attestato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale.

Qualora un soggetto che ha presentato domanda di accesso alla prima sessione e sia impossibilitato a partecipare alle prove può presentarsi alla seconda sessione producendo una nuova domanda entro la data del 19 ottobre 2022, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Tirocinio– L’ordinanza ricorda che il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio, ma che prevedono di completarlo entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno, prima dell’inizio dello svolgimento degli stessi, l’attestato di compimento della pratica professionale o la dichiarazione sostitutiva. Conseguentemente, per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale è necessario presentare l’attestato di compiuto tirocinio o la dichiarazione sostitutiva prima dell’inizio delle prove integrative.

Tirocinio a distanza- Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, possono essere espletate in modalità a distanza. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal DM n. 1135/2019.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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