L’esecutività di un nuovo provvedimento disciplinare può avere luogo solo dopo che sia stata scontata la precedente sanzione irrogata. È la precisazione che giunge dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Con il P.O. n. 7/2025, pubblicato il 6 marzo, il C.N.D.C.E.C. ha risposto al seguente quesito: «se sia possibile radiare un iscritto già attinto da un provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale e, in caso affermativo, se la radiazione abbia efficacia immediata o se invece decorra dal termine del periodo di sospensione.»
Ebbene, il Consiglio Nazionale ha premesso che un professionista già attinto da un precedente provvedimento disciplinare ancora in corso può essere sottoposto a un nuovo procedimento disciplinare, purché naturalmente i fatti per i quali si procede siano diversi da quelli che hanno condotto all’apertura del primo procedimento.
Ciò posto, con riguardo alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo provvedimento disciplinare, in assenza di una espressa previsione legislativa, la prassi interpretativa ha più volte affermato che l’esecutività del nuovo provvedimento debba decorrere una volta che sia stata scontata la precedente sanzione irrogata, atteso che il nuovo provvedimento disciplinare non può avere effetto mentre è in corso una sanzione precedente.
Tale interpretazione appare infatti coerente – conclude il P.O. n. 7/2025 - con la “ratio” sottesa all’esercizio della funzione disciplinare, in ragione della quale non avrebbe senso irrogare una nuova sanzione i cui effetti siano sovrapponibili a quelli di un precedente provvedimento già irrogato al professionista.
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