Mediante il servizio di risposta “Pronto Ordini”, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso in materia di procedimenti disciplinari.
È stato, infatti, chiesto al C.N.D.C.E.C. un parere sulla seguente vicenda: «se sia possibile dare seguito alla istanza di trasferimento presso altro Ordine presentata da un iscritto al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare della censura (…). L’iscritto, nelle more dell’esecutività, ha prodotto ricorso avverso il deliberato del Consiglio di Disciplina territoriale, la cui definizione andrà oltre i tempi occorrenti per la conclusione della procedura di trasferimento. Si chiede pertanto di sapere con urgenza se sia possibile procedere al trasferimento, oppure se si debba attendere l’esito del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale.»
Ebbene, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. n. 139 del 2005 «Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.»
La suddetta norma impone dunque il divieto di trasferimento per chi si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o se sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.
Pertanto, nel P.O. n. 39/2024 si osserva che, «poiché, nel caso di specie, nessun procedimento disciplinare è attualmente pendente a carico dell’iscritto [ed accertato che il medesimo non abbia a proprio carico procedimenti penali pendenti], atteso che lo stesso si è concluso con l’irrogazione della sanzione della censura e che tale provvedimento disciplinare non è inibitorio rispetto allo svolgimento della professione, dal momento che all’iscritto è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura e non la sospensione dall’esercizio della professione, si ritiene che il professionista possa essere trasferito anche senza dover attendere gli esiti della impugnazione che il medesimo ha proposto innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, considerato che il provvedimento sanzionatorio della censura non rientra tra le circostanze ostative al trasferimento, così come prescritte dal sopra citato articolo 38 dell’Ordinamento professionale».
Il C.N.D.C.E.C. tuttavia precisa che il fascicolo, relativo alla posizione disciplinare dell’iscritto e al provvedimento irrogato al medesimo, va trasmesso al Consiglio di Disciplina dell’Ordine territoriale presso il quale è stato chiesto il trasferimento, dando evidenza del fatto che è pendete ricorso dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale avverso la sanzione della censura.
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