Si segnala il P.O. n. 61 del 25 giugno 2024 relativo a un quesito in tema di tirocinio in convenzione.
Esattamente, l’Ordine di Bolzano ha chiesto chiarimenti in merito alla convenzione quadro 2014 al fine dell’accesso al corso di laurea convenzionato, con particolare riferimento all’art. 4, comma 2, lett. c), ai sensi del quale «possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: […] c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all’articolo 1, ovvero siano in possesso di altra laurea e abbiano già colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell’iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b); […]».
Ebbene, il C.N.D.C.E.C. ha osservato che l’acquisizione dei crediti previsti dalla tabella di cui all’art.1 della convenzione quadro è richiesta con riferimento esclusivo alle lauree triennali c.d. correlate (classe L 18 o L 33), per cui la verifica andrà fatta dall’Ordine in sede di valutazione della domanda di iscrizione nel registro del tirocinio solo nel caso in cui l’aspirante tirocinante sia in possesso di una laurea triennale delle suddette classi.
Il Consiglio Nazionale, poi, ricorda che nel caso in cui l’ammissione a un corso di laurea convenzionato sia avvenuto in virtù del possesso di “altra laurea” (anche straniera) - purché siano stati colmati i debiti formativi richiesti – nessuna verifica va fatta dall’Ordine con riferimento ai crediti previsti dalla tabella di cui all’art. 1 della convenzione quadro.
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