Il corso per l’iscrizione all’albo ex art. 356 del codice della crisi e dell’insolvenza organizzato dal Consiglio Nazionale è valido anche per assolvere l’obbligo formativo iniziale e quello di aggiornamento previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento. Questa è la conclusione cui è approdato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l’emissione del Pronto Ordini n. 58/2023, pubblicato in data 12 giugno 2023.
Come è ben noto, a mezzo l’art. 356 del Codice della Crisi e dell’insolvenza, è stato istituito un albo dei soggetti, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal predetto codice.
Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo “Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato”.
Da una mera interpretazione letterale della disposizione appena citata, è evidente, in relazione ai professionisti iscritti agli ordini professionali, un richiamo all’art. 4 del Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, recante i requisiti per l’iscrizione al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Per quel che rileva nella presente trattazione, appare opportuno riportare il contenuto della lett. d) dell’art. 4 summenzionato, a norma del quale, uno dei requisiti richiesti coincide con “l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata”.
Il quesito - In data 05 maggio 2023, Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari avanzava al Massimo Organo nazionale di appartenenza un quesito mediante il quale chiedeva se il corso di formazione necessario per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 356 del codice della crisi organizzato dal Consiglio Nazionale, sia ritenuto interamente valido per assolvere agli obblighi formativi per i gestori della crisi da sovraindebitamento o solo parzialmente.
La risposta del Cndcec - Sul punto, il Cndcec, si era già espresso con il Pronto Ordini n. 27/2023, rilevando come “il Ministero della Giustizia nel fornire precisazioni in merito ai requisiti che devono avere i corsi formativi per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 del codice della crisi ha escluso la validità dei corsi organizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi, di cui all’art. 4, DM 202/2014, che non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, che sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l’Università e che non hanno una durata di almeno 40 ore”.
Tuttavia il caso contrario non era stato escluso. Si protende, perciò, verso una soluzione affermativa atteso che il corso in questione (per iscrizione all’albo ex art. 356) rispetta i requisiti previsti dall’art. 7 del Regolamento FPC: corso di “formazione”, di durata non inferiore alle 12 ore, avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore.
Pertanto, conclude il Cndcec, il corso organizzato dal Consiglio Nazionale “per effetto delle previsioni del comma 6 dell’art. 4 del DM 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere gli obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento”.