Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’8 luglio ha pubblicato il “Pronto Ordini” n. 65/2024, in tema di requisiti per l’iscrizione all’Elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi di impresa.
Il quesito -L’Ordine scrivente, in vista dell'imminente scadenza dei termini di trasmissione alla Camera di Commercio del capoluogo di Regione, ha chiesto informazioni in merito ai requisiti d'esperienza necessari ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d’impresa; in particolar modo, se siano valutabili positivamente, ai fini dell'accoglimento dell'istanza d’iscrizione all'Elenco, le esperienze maturate indirettamente in attività di collaborazione o di affiancamento professionale.
Ebbene, nel P.O. n. 65/2024 si osserva che l’art. 3, comma 3, D.L. n. 118/2021 convertito con modif. dalla L. n. 147/2021, al fine dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, stabiliva che Commercialisti e Avvocati iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno cinque anni potessero richiedere l’iscrizione all’Elenco degli esperti della composizione negoziata, qualora documentassero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. La disposizione è stata trasfusa nel vigente art. 13, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019).
Stando dunque alla normativa vigente – scrive il Consiglio Nazionale -, «le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, maturate precedentemente alla presentazione della domanda da parte del professionista all’Ordine di appartenenza e oggetto di valutazione da parte dell’Ordine medesimo, devono essere opportunamente documentate da un professionista che risulti iscritto all’Albo da almeno cinque anni. Si precisa, in merito, che non essendo intervenute novità circa le esperienze documentabili dal professionista richiedente l’iscrizione, esse risultano essere quelle indicate nel modello di domanda diffuso con informativa n. 74/2023».
Quanto all’eventuale valutazione di esperienze maturate indirettamente in attività di collaborazione o di affiancamento professionale, già in precedenti occasioni è stato precisato – prosegue il documento - «che le esperienze documentabili debbano essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che dovrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che sono i soggetti incaricati e, conseguentemente, responsabili dell’operazione di ristrutturazione. L’interpretazione resa trova conforto nelle Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, secondo le quali le esperienze valevoli ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti sono quelle svolte personalmente dal professionista che chiede l’inserimento nell’elenco e che risultino documentate nei mandati professionali o incarichi giudiziali o ministeriali affidati al professionista medesimo. Del resto, non può essere sottaciuta la circostanza che il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene espressamente nominato da chi conferisce l’incarico. La stessa circolare del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2021, recante le richiamate Linee di indirizzo, precisa inoltre che l’esperto indipendente deve essere in possesso di adeguate conoscenze e preparazione professionale che gli consentano, in prima persona e senza la gerarchica assistenza del partner più anziano, di garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi. Nella risposta inviata ad alcune Associazioni e notificata al Consiglio Nazionale in data 23 febbraio 2022, poi, lo stesso Ministero ha puntualizzato come la sostanziale modificazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, avvenuta ad opera della legge di conversione n. 147/2021, “è frutto di una chiara e precisa scelta del legislatore, palesemente difforme da quella inizialmente operata in sede di decretazione d’urgenza”. Gli attuali requisiti dei cinque anni di iscrizione all’Albo e dell’aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione opportunamente documentate nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi di impresa, sono indice di una scelta consapevole da parte del legislatore volta a escludere i professionisti più giovani. Dinanzi a simili precisazioni, includere, nel novero dei soggetti nominabili per gli incarichi di esperto, professionisti che unicamente hanno collaborato con il professionista incaricato dall’autorità giudiziaria, dal ministero vigilante, ovvero dal debitore, accentuerebbe la disparità di trattamento con quanti iscritti all’Albo da meno di 5 anni abbiano comunque assunto personalmente incarichi tra quelli valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco».
Ciò posto, rispetto al quesito oggetto del P.O. n. 65/2024 il Consiglio Nazionale ha fornito risposta negativa, con la precisazione, tuttavia, che, qualora l’incarico giudiziale o ministeriale, ovvero il mandato professionale sia stato conferito a più professionisti specificatamente individuati nel decreto di nomina o nel mandato conferito dal cliente, questi ultimi, a prescindere dall’organizzazione interna adottata dai rispettivi Studi professionali, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 13, comma 3, del C.C.I.I. potranno presentare domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti per la composizione negoziata.