Ai fini della presentazione all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, poiché tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste; occorre, infatti, che siano soddisfatte le esigenze di specificità ed analiticità che consentono d’individuare le competenze richieste per la composizione negoziale.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 94 del 4 maggio 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in seguito ad un quesito pervenuto da un Ordine territoriale. Quest’ultimo, infatti, aveva richiesto un parere circa la possibilità di riconoscere come esperienza ai fini della presentazione all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, quale prestazione professionale di advisor da parte di un iscritto facente parte di un team di collaboratori che hanno affiancato e svolto l’attività di analisi e verifica (per) il professionista attestatore di cui è riportata menzione nella stessa relazione di attestazione.
Sul punto, il Consiglio Nazionale ha preliminarmente ricordato quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del
D.L. n. 118/2021, ovvero che, ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il professionista deve:
- essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo;
- essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021;
- aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa.
In merito a quest’ultimo requisito, nel parere si richiamano le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con la Circolare del 29 dicembre 2021, le quali prevedono espressamente che, il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi d’impresa.
Da tale assunto - osserva il CNDCEC - il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall’iscritto, l’Ordine sia tenuto a verificare l’effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti.
Sul punto, il Consiglio Nazionale ricorda come il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene nominato da chi conferisce l’incarico.
In considerazione di quanto sopra esposto, quindi, per il Consiglio Nazionale le precedenti esperienze valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti, devono essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali effettivamente espletati e assunti direttamente dal professionista che,
de futuro, potrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente.
Non appaiono, pertanto, valutabili ai detti fini, secondo lo stesso Consiglio, mere attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi al professionista che risulti essere il soggetto direttamente incaricato dal debitore e, conseguentemente, personalmente responsabile dell’operazione di ristrutturazione.
In relazione alla figura del professionista attestatore, inoltre, il Consiglio Nazionale osserva che, egli, essendo un professionista, soggiace al rispetto della disciplina del prestatore d’opera intellettuale e, quindi, a quanto previsto nell’articolo 2232 c.c., secondo cui il professionista può avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti o ausiliari se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
L’eventuale presenza di collaboratori o ausiliari o coadiutori, non inficia il carattere strettamente personale della prestazione del professionista incaricato, il quale resta l’unico responsabile dinanzi al cliente (e ciò anche al fine del riconoscimento e della liquidazione del compenso).
A completamento di quanto sopra affermato, il CNDCEC richiama la risposta fornita dal Ministero della Giustizia ad alcune associazioni e notificata allo stesso Consiglio Nazionale lo scorso 23 febbraio 2022: è stato precisato, infatti, che non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l’attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili, poiché tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.
In virtù anche delle precisazioni fornite dal Ministero e sopra menzionate, quindi, secondo il CNDCEC al quesito posto dall’Ordine non può fornirsi risposta positiva. Ciò, in quanto, la circostanza che della collaborazione fornita all’attestatore sia riportata menzione nella relazione di attestazione, non appare soddisfare le richiamate esigenze di specificità ed analiticità che consentano di individuare le precipue competenze richieste per la composizione negoziale.
Al contempo, invece, qualora l’incarico di attestatore sia stato conferito a più professionisti specificatamente individuati nel mandato conferito dal cliente, questi ultimi, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021, potranno presentare domanda per l’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata.