Il professionista iscritto nella sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non ha accesso agli elenchi dei delegati alle vendite. La ragione di tale esclusione risiede nella competenza tecnica in materia di esecuzione forzata e nella formazione. Così ha precisato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con il Pronto Ordini n. 69/2023, pubblicato in data 24.07.2023.
Il quesito - Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia, in prossimità con la valutazione delle istanze presentate per l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite presso il Tribunale, si rivolgeva al Massimo Organo professionale, al fine di comprendere se il soggetto iscritto nella sezione B dell’Albo potesse essere ammesso.
Richiamava il Pronto Ordini n. 101/2021 che sembrava non precludere tale attività.
I chiarimenti del CNDCEC - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha, dapprima, ribadito come il Pronto Ordini richiamato dal Consiglio dell’Ordine di Perugia afferisce ad una fattispecie diversa, ossia quella della possibilità di redigere perizie di stima per rivalutazione aziendale ex art. 110 del D.L. n. 104/2020 il quale, tuttavia, non richiede la sussistenza di determinate competenze tecniche né la formazione che il professionista deve possedere.
Al contrario, il soggetto delegato alle vendite deve possedere dei requisiti specifici, tassativamente indicati dagli articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., nonché dall’articolo 179-ter Disp. Att. c.p.c.
In particolare, le prime due disposizioni precisano che le operazioni di vendita possono essere delegate ad un notaio o a un avvocato ovvero ad un commercialista iscritti negli elenchi di cui all’articolo 179- ter Disp. Att. c.p.c.
Tramite quest’ultimo, il Legislatore compie un ulteriore step ai fini dell’individuazione dei soggetti che possono iscriversi all’elenco in questione, disponendo che essi sono gli avvocati, i notai e i commercialisti che “
hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali”.
Il comma 5 dell’art. 179-ter Disp. Att., poi, descrive i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica:
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a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
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b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
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c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.
Effettuata tale premessa di ordine generale, nel caso dei commercialisti, il Cndcec evidenzia come tale disposizione vada coordinata con quelle di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005, sull’ordinamento professionale, il quale riconosce solo all’iscritto nella sez. A dell’Albo la competenza tecnica per l’espletamento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili e la redazione di un progetto di distribuzione, su delega del Giudice dell’Esecuzione.
La ratio di tale previsione, si rinviene nell’uniformità dell’accesso, ivi inteso come parità tra i professionisti delle varie categorie. E così, poiché, per ricoprire il ruolo di delegato alle vendite, tanto il Notaio quanto l’Avvocato devono essere in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza e non la triennale, anche per il commercialista deve applicarsi il medesimo criterio, non potendosi protendere verso una differente soluzione.
In buona sostanza, chiosa il Cndcec, “
nella delega alle vendite nell’ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall’art. 1, comma 3, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005, si ritiene che solo l’iscritto nella Sezione A dell’albo possa svolgere la funzione di delegato alle vendite”.