Le domande d’iscrizione nel nuovo elenco dei delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendita, sono presentate direttamente dai professionisti interessati e rivolte al presidente del Tribunale che le rimetterà al Comitato dallo stesso presieduto, il quale provvederà ad esaminarle.
A tali fini, gli Ordini territoriali sono chiamati ad individuare un componente del Comitato stesso in rappresentanza della categoria.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 138 del 27 novembre 2023, scaturito a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale, il quale ha interrogato lo stesso Consiglio Nazionale, per avere indicazioni circa la revisione degli elenchi dei delegati alle vendite di cui all’articolo 179- ter disp. att. c.p.c.
Nello specifico, l’Ordine ha chiesto se si debba procedere in conformità alle indicazioni fornite dal medesimo CNDCEC per il precedente triennio (2021-2022-2023), ovvero se esistano nuove disposizioni di riferimento.
Il parere del CNDCEC – Prima di esaminare i chiarimenti del CNDCEC, occorre ricordare che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex articoli 534-bis e 591-bis c.p.c., ai soli iscritti nell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale.
In base al novellato articolo 179-ter disp. att. c.p.c. (come modificato dall’articolo 4, comma 11, lett. e), D. Lgs. n. 149/2022), l’elenco di nuova formazione è tenuto dal presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine cui appartiene il richiedente l'iscrizione all'elenco.
Tale elenco, sostituirà integralmente quello in uso, sicché anche coloro che risultano già presenti nell’elenco attualmente utilizzato presso il Tribunale, dovranno provvedere a presentare la domanda al fine di essere inseriti nel nuovo elenco, attenendosi alle indicazioni fornite da ciascun Tribunale.
In virtù di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale ricorda che, la domanda presentata dal professionista, dev’essere corredata dei documenti elencati nel ricordato articolo 179-ter, comprensivi di quelli comprovanti la specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco, come descritti dal quinto comma della disposizione in esame.
Coloro i quali vorranno ottenere l’iscrizione nell’elenco di nuova formazione, quindi, dovranno farne domanda al presidente del Tribunale, depositando presso la segreteria della presidenza la relativa richiesta d’iscrizione corredata dalla documentazione prevista dalla menzionata disposizione ed elencata analiticamente nel Pronto Ordini in commento (ad esempio, certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione, ecc.).
I professionisti che aspireranno alla conferma dell'iscrizione nell'elenco, dovranno farne domanda al presidente del Tribunale ogni tre anni, allegando i documenti prescritti dal sesto comma dell’articolo 179-ter disp. att. c.p.c., comprovanti il mantenimento della specifica competenza tecnica degli stessi ed il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell’elenco per cancellare i professionisti rispetto ai quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell’iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l’ufficio.
Il CNDCEC, fatta sempre salva ogni diversa determinazione del presidente del Tribunale di riferimento, alla luce delle prassi e degli orientamenti uniformi recentemente diffusi, ritiene comunque che:
- il criterio di collegamento costituito dalla residenza anagrafica del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l'elenco, può essere inteso non tanto nel senso formale di residenza anagrafica, quanto piuttosto quale domicilio degli affari e centro dell'attività professionale in conformità ai principi costituzionali ed in coerenza sistematica con la normativa europea che ha riguardo al domicilio degli affari e prevede la libera circolazione dei professionisti nell'intero territorio UE;
- per incarico “svolto” s’intende un incarico pendente nel quinquennio, sebbene conferito in data antecedente, per cui, saranno considerati anche gli incarichi non ancora conclusi alla data di presentazione della domanda, mentre non saranno considerati nel computo, in aggiunta agli incarichi già calcolati nel computo, i rinnovi della delega in scadenza;
- per incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, si possono intendere anche quelli assimilabili, come quelli conferiti nelle divisioni endoesecutive ed in tutti i giudizi di scioglimento della comunione.
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, quindi, ferme restando le specifiche indicazioni che verranno fornite all’interno di ciascun Tribunale in ordine alle modalità di formazione dell’elenco ed alle indicazioni operative per la presentazione delle domande, alla luce del novellato articolo 179-ter disp. att. c.p.c., per il triennio 2024-2025-2026, per il CNDCEC, le domande d’iscrizione nel nuovo elenco dei delegati sono presentate direttamente dai professionisti interessati e rivolte al presidente del Tribunale che le rimetterà al Comitato dallo stesso presieduto, il quale provvederà ad esaminarle.
A tali fini, gli Ordini territoriali sono chiamati ad individuare un componente del Comitato stesso in rappresentanza della categoria.
Per il Consiglio Nazionale, quindi, è opportuno che l’Ordine prenda contatti con la segreteria del presidente del Tribunale e le cancellerie competenti per ogni forma di coordinamento.